Correzione errore materiale e difformità prescrizioni detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. I n. 41728 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La difformità tra le prescrizioni della detenzione domiciliare impartite dal giudice della cognizione ai sensi dell’art. 56 L. n. 689 del 1981 e quelle stabilite in sede esecutiva dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 62 L. n. 689 del 1981 costituisce evenienza fisiologica e non integra, di per sé, un errore materiale. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto delle modifiche soggettive e di fatto intervenute tra la sentenza di merito e la sua irrevocabilità, può legittimamente modificare modalità di esecuzione e prescrizioni della pena sostitutiva. Ne consegue che la difformità assume rilievo solo se ne sia data dimostrazione, con allegazione dei provvedimenti posti a confronto. Il ricorso che censuri la carenza di motivazione del provvedimento di rigetto della correzione, senza produrre gli atti richiamati, difetta di autosufficienza e di specificità.

Il Fatto

Il condannato beneficiava della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, disposta dal giudice della cognizione con obbligo di permanenza in abitazione per non meno di dodici ore al giorno e con prescrizioni di volontariato. Il difensore rilevava che l’ordinanza esecutiva del magistrato di sorveglianza aveva fissato un limite più restrittivo, autorizzando l’uscita dal domicilio per sole quattro ore al giorno, e presentava istanza di correzione di errore materiale. Il magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza, non ravvisando alcun errore da correggere.

Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per assoluta carenza di motivazione rispetto alle osservazioni dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente censura la mancata correzione della discrasia tra le prescrizioni fissate in sentenza e quelle contenute nell’ordinanza esecutiva, ma non allega alcuno dei due provvedimenti posti a confronto, che non risultano nemmeno inseriti nel fascicolo.

Il ricorso, secondo la Corte, difetta di autosufficienza e, comunque, di specificità: il ricorrente è venuto meno all’onere di documentazione di atti dai quali ha tratto informazioni parziali, impedendo al collegio di valutarli nella loro interezza.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. Quando deve essere eseguita una condanna a pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e, previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, provvede con ordinanza di conferma o modifica delle modalità esecutive e delle prescrizioni.

È lo stesso art. 62 L. n. 689 del 1981 a considerare evenienza fisiologica la possibile difformità tra le prescrizioni stabilite dal giudice della cognizione e quelle fissate in sede esecutiva. Il magistrato può modificarle tenendo conto delle modifiche soggettive e di fatto intervenute. Di norma, dunque, la difformità non sottende un errore, a meno che non se ne dia dimostrazione: ciò che nel caso concreto non è avvenuto.

Il ricorso, inoltre, investe la sola ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione e non l’ordinanza emessa ex art. 62 L. n. 689 del 1981. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *