Droga parlata e partecipazione associativa: sufficienza degli indizi intercettivi (Cass. pen. Sez. I n. 41719 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico dell’indagato consistano in dichiarazioni captate mediante intercettazioni, senza sequestro della sostanza, la loro valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta con particolare rigore, ma non richiede l’acquisizione di riscontri estrinseci: è sufficiente che il giudice, con motivazione convincente, escluda le ipotesi alternative dotate di qualche plausibilità. Le intercettazioni, specie se ambientali, costituiscono prova di intrinseca attendibilità, perché gli interlocutori non sono consapevoli della captazione. In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, con almeno altre due persone animate dal medesimo intento, a una società criminosa strutturata.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 17 giugno 2025, ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, contestandogli la partecipazione, con ruolo di fornitore, a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall’agevolazione di una cosca di ‘ndrangheta, oltre a numerosi reati fine in materia di stupefacenti.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari. In particolare ha lamentato la carenza di motivazione sulla consapevolezza dell’indagato di fare parte di un sodalizio dedito al narcotraffico e sulla finalità agevolatrice, nonché il fatto che il quadro indiziario sui reati fine si fondasse su intercettazioni di “droga parlata”, senza alcun controllo sull’effettività delle condotte evocate nei colloqui. Sul piano cautelare ha eccepito l’omessa valutazione del tempo silente e il difetto di motivazione sull’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro indiziario. L’ordinanza impugnata ha disvelato l’operatività di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti di vario tipo, anche a livello internazionale, strutturato in modo gerarchico con una precisa ripartizione di ruoli; il ricorrente, secondo l’accusa, ne costituiva, insieme a un coindagato, uno stabile canale di approvvigionamento sul territorio calabrese. Il Tribunale ha esaminato analiticamente le conversazioni tra presenti captate presso l’abitazione del vertice del gruppo, traendone elementi sintomatici del ruolo rivestito dall’indagato.
Le censure difensive sono giudicate generiche. Esse si incentrano sulla deduzione che si trattasse di mere millanterie, su un’aspecifica contestazione della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito e sulla prospettazione dell’assenza di sequestri delle sostanze menzionate nei colloqui. Il ricorrente non si confronta con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, né prospetta ricostruzioni alternative sulla natura degli affari trattati.
La Corte richiama la pacifica giurisprudenza di legittimità sulla cosiddetta “droga parlata”: gli indizi consistenti in dichiarazioni intercettate, senza sequestro della sostanza, devono essere valutati con particolare attenzione e rigore ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma il richiamo a tale comma — e non al successivo — rende chiaro che non è necessaria l’acquisizione di riscontri estrinseci, essendo sufficiente che il giudice escluda con motivazione convincente le ipotesi alternative plausibili. Le intercettazioni telefoniche e, ancor più, quelle ambientali, sono prove di intrinseca attendibilità, perché gli interlocutori non sanno di essere captati e forniscono spontaneamente elementi del loro coinvolgimento in fatti illeciti. A fortiori tali elementi sono utilizzabili per le misure cautelari, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità.
Sul capo associativo, la condotta partecipativa è stata desunta non solo dai reati fine, ma anche dalle conversazioni in cui i sodali progettavano una pluralità di traffici, con previsione dei prezzi, programmazione di forniture, invio di campioni e creazione di una cassa comune. La Corte ribadisce che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma la consapevolezza e volontà di partecipare, con almeno altre due persone, a una società criminosa strutturata.
È dichiarata inammissibile la doglianza sull’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., per difetto di interesse concreto: l’aggravante non incide sul regime cautelare né sui termini di durata della custodia. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato in modo immune da censure, desumendone ricorrenza e attualità dalla professionalità nel commercio di stupefacenti, dai legami nel settore, dalla vicinanza alle cosche, dai precedenti penali e dalla più recente condanna. Il tempo silente non è stato valorizzato, risultando accertata l’operatività del sodalizio fino ad aprile 2023. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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