Ricettazione e contraffazione: valore del marchio e prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 38466 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della particolare tenuità del danno ex art. 131-bis cod. pen., non rileva il valore delle etichette in quanto tali, ma quello dell’immagine in esse apposta: se questa riproduce un marchio di grande prestigio e notorietà, i prodotti su cui le etichette sono applicate assumono un valore di mercato nettamente superiore e il danno non può considerarsi di particolare tenuità. In caso di incertezza sulla data di consumazione del delitto di ricettazione, essa va fatta coincidere con la data di accertamento del reato presupposto. La sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria è rimessa al potere discrezionale del giudice, che può negarla ove formuli, su elementi di fatto, una prognosi negativa di solvibilità del condannato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna di tre imputati per ricettazione e contraffazione di marchi, con riferimento al rinvenimento, presso l’abitazione in uso agli stessi, di una cospicua quantità di etichette contraffatte. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: l’omessa motivazione su un motivo di appello, la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata del quarto comma dell’art. 648 cod. pen. e della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la mancata dichiarazione della prescrizione e il diniego di sostituzione della pena detentiva breve con quella pecuniaria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato per carenza di interesse. La Corte rileva che la pena di partenza era stata contenuta nel minimo edittale, sicché l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe prodotto alcun esito favorevole in sede di rinvio. La censura sulla contraffazione di prodotti privi di marchio registrato è inoltre giudicata generica, non essendo stata allegata l’incidenza dei prodotti sul complessivo compendio di oltre quattromila pezzi.

Il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è ritenuto inammissibile perché tende a ottenere una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. La Corte chiarisce che, ai fini della particolare tenuità del danno, non si valuta il valore delle etichette in sé, ma in relazione all’immagine in esse contenuta: se rappresenta un marchio di grande prestigio, conferisce ai prodotti un valore di mercato decisamente superiore, escludendo la tenuità.

Il terzo motivo, sulla prescrizione, è dichiarato manifestamente infondato. La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia; Sez. 2 n. 31946 del 09/06/2016, Minutella), afferma che, in caso di incertezza sulla data di consumazione, essa coincide con la data di accertamento del reato presupposto, individuata nel giorno in cui le forze dell’ordine rinvennero le etichette contraffatte.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile, risolvendosi nella reiterazione di censure già dedotte in appello e non specifiche. La Corte, richiamando Sez. 2 n. 15927 del 20/02/2024, ribadisce che la conversione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, che può negarla in base a una prognosi negativa di solvibilità fondata su elementi di fatto.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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