Lesioni aggravate dall’uso dell’arma e procedibilità d’ufficio nel reato continuato (Cass. pen. Sez. V n. 41745 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni personali, quando la vittima sia stata ferita nel corso di una aggressione caratterizzata da più colpi, sferrati in parte a mani nude e in parte con l’uso di un’arma impropria, il reato si considera comunque aggravato ai sensi dell’art. 585 cod. pen., senza che rilevi l’eventuale specifica dipendenza della lesione da uno dei colpi portati senza l’arma, atteso che l’azione, se continua e rivolta all’offesa dello stesso bene, va considerata unica e interamente attuata mediante l’uso dei mezzi impiegati. Ne consegue la procedibilità d’ufficio del reato e l’irrilevanza della remissione di querela intervenuta tra le parti. Nel giudizio di legittimità, anche in materia cautelare personale, il controllo non comprende la revisione degli elementi fattuali né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, essendo circoscritto alla congruità delle argomentazioni del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di applicare all’indagato le misure cautelari del divieto di dimora, dell’allontanamento dall’abitazione familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate.

Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha applicato la misura del divieto di avvicinamento in relazione al solo reato di lesioni aggravate. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata, l’indagato avrebbe arrecato alla compagna lesioni aggravate dall’utilizzo di un coltello. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen., sostenendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha contestato la risalenza di un episodio e la remissione della querela relativa a un altro, oltre alla consistenza delle dichiarazioni della persona offesa e della certificazione delle lesioni.

Con il secondo motivo ha invocato l’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, sostenendo che il reato dovesse ritenersi perseguibile a querela e che, a seguito della remissione di querela presentata dalla persona offesa e accettata dall’indagato, dovesse considerarsi estinto.

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, trattati congiuntamente perché strettamente correlati. Ha rilevato che il reato, essendo aggravato dalla circostanza di avere commesso il fatto con l’uso di un’arma, risulta procedibile d’ufficio. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’aggravante sul rilievo che, nel corso dell’aggressione, l’indagato brandiva anche un coltello da cucina, e la sussistenza del reato aggravato risultava dalla denuncia-querela della vittima e dal referto del pronto soccorso.

Quanto alla tesi secondo cui le lesioni non sarebbero riconducibili all’uso del coltello, la Corte ha richiamato il principio di Sez. VI n. 46498 del 16/09/2004, Ianniciello, evidenziando che l’azione, se continua e rivolta all’offesa dello stesso bene, va considerata unica e interamente attuata mediante i mezzi impiegati. Nel resto, le deduzioni sono state ritenute inammissibili, risolvendosi in censure generiche sui gravi indizi, rispetto alle quali il controllo di legittimità è circoscritto all’esame dell’atto impugnato e all’assenza di illogicità evidenti, secondo il principio di Sez. II n. 9212 del 02/02/2017, Sansone. Generica è stata pure l’affermazione sulle condizioni soggettive dell’indagato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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