Sorveglianza speciale sospesa fino alla comunicazione del decreto di rivalutazione (Cass. pen. Sez. V n. 41743 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la sorveglianza speciale resta sospesa fino alla comunicazione all’interessato del decreto con cui il Tribunale accerta la persistenza della pericolosità sociale, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Prima di tale comunicazione la misura non è eseguibile e, dunque, il reato di violazione degli obblighi ad essa inerenti non è configurabile nemmeno sotto il profilo oggettivo. Non è sufficiente, a tal fine, la notificazione del verbale di risottoposizione alla misura per il residuo periodo. Il giudice del rinvio è vincolato al dettato della sentenza di annullamento e non può fondare l’affermazione di responsabilità su mere presunzioni di conoscenza.
Il Fatto
Un uomo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, veniva fermato alla guida di un motociclo mentre risultava privo di patente, revocatagli dal Prefetto. Ne scaturiva l’imputazione per violazione degli obblighi della misura di prevenzione.
Il Tribunale lo aveva condannato con sentenza del 14 aprile 2023, confermata in secondo grado. La Prima sezione della Corte aveva annullato con rinvio, rilevando il mancato accertamento della comunicazione all’interessato del decreto di rivalutazione della pericolosità sociale. Il giudice del rinvio confermava nuovamente la condanna, ritenendo non decisivo il difetto di quella comunicazione. Avverso la nuova pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 11 e 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 627 cod. proc. pen., censurando la sentenza per aver confermato la condanna nonostante la mancanza di prova della rituale notificazione del decreto di rivalutazione, superata — secondo il giudice del rinvio — mediante mere presunzioni.
La Corte territoriale aveva osservato che l’imputato era stato sottoposto alla misura per il residuo periodo di 647 giorni e che il decreto di valutazione della persistenza era stato emesso prima della scadenza. Da ciò aveva desunto la consapevolezza della misura e delle relative prescrizioni, ritenendo sufficiente la notificazione del verbale di risottoposizione.
La Corte di legittimità rileva il contrasto con il dato normativo e con il dettato della sentenza di annullamento, che aveva chiarito come non fosse sufficiente il solo verbale di risottoposizione. L’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che la sorveglianza speciale rimanga sospesa durante la detenzione e che, quando questa si protrae per almeno due anni, il Tribunale valuti la persistenza della pericolosità; in caso positivo, emette decreto che ordina l’esecuzione della misura, la quale resta sospesa fino alla comunicazione del decreto di rivalutazione.
Dal tenore letterale della norma emerge che la misura rimane sospesa sino alla comunicazione all’interessato. Prima di essa, essendo la misura sospesa, non può configurarsi alcuna violazione: il reato, già sul piano oggettivo, non è integrato senza l’accertamento della comunicazione. Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, cui spetta verificare se, prima del fatto, l’interessato avesse ricevuto la comunicazione del decreto.
Nota della Redazione
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