Inammissibile il ricorso del P.G. contro sentenza di appello confermativa di proscioglimento (Cass. pen. Sez. II n. 41837 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di appello che conferma una pronuncia di proscioglimento, il ricorso del pubblico ministero è soggetto a limiti tassativi. A norma dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., egli può proporre ricorso solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., cioè, oltre al motivo di cui alla lettera a), soltanto per violazione di legge. Ne resta escluso il vizio di motivazione, contemplato alla lettera e) del medesimo art. 606, non richiamata dal comma 1-bis. È pertanto inammissibile il motivo che, pur formalmente intestato alla violazione di legge, si risolva in una doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 3 febbraio 2025, confermava la pronuncia con cui il Tribunale di Genova aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, perché il fatto non costituisce reato, e dal reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Le imputazioni riguardavano dichiarazioni rese nella domanda di reddito di cittadinanza: l’imputato aveva affermato di essere titolare di protezione internazionale e di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre era titolare di un permesso di soggiorno per regime transitorio con scadenza il 27 novembre 2021, con ingresso nel territorio nazionale il 5 gennaio 2017, ottenendo contributi per euro 2500,00.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 7 citato, oltre all’erronea applicazione della stessa norma. Il ricorrente osservava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) della legge n. 26/2019 nella parte in cui richiedeva la residenza decennale, non era applicabile al caso concreto.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. A mente dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., quando il giudice d’appello pronuncia sentenza confermativa di quella di proscioglimento, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., ossia, oltre al motivo di cui alla lettera a), soltanto per violazione di legge.
Nel caso di specie, pur in presenza di una sentenza d’appello confermativa dell’assoluzione di primo grado, il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione, non consentito perché contemplato alla lettera e) dell’art. 606, lettera non richiamata dal comma 1-bis dell’art. 608.
Del pari inammissibile è stato giudicato il secondo motivo. Pur intestato all’erronea applicazione dell’art. 640, comma 2, n. 1), cod. pen., esso si risolveva in una doglianza avente ad oggetto la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla ritenuta non configurabilità del medesimo reato. Anche in tal caso il motivo deduce un vizio di motivazione, non consentito.
Su tali basi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Nota della Redazione
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