Revoca della patente per guida in stato di ebbrezza con incidente (Cass. pen. Sez. IV n. 32917 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente prevista dall’art. 186, comma 2 bis, cod. strada costituisce sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, sicché il giudice della sentenza di patteggiamento deve disporla. La revoca è obbligatoria quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provochi un incidente stradale, e non viene meno per effetto del giudizio di bilanciamento che riconosca l’equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il regime della sanzione è ancorato alla sola presenza dell’aggravante, con prescrizione a carattere oggettivo. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che censuri l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Il Fatto

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, applicava al ricorrente, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di nove mesi e dieci giorni di arresto ed euro 4.000 di ammenda, convertita in lavoro di pubblica utilità, per la contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992. All’imputato era contestato di essersi posto alla guida in evidente stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e di avere commesso il fatto nella fascia oraria notturna.

Il giudice del patteggiamento non disponeva alcuna sanzione amministrativa accessoria. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada per l’omessa sospensione della patente di guida, che la norma violata prevede per un periodo da uno a due anni.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso fondato, muovendo da due premesse consolidate. Anzitutto, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, come affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019.

In secondo luogo, costituisce ius receptum che con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, non potendosi applicare i criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, volti a evitare l’elusione del principio del ne bis in idem e non a incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni applicabili all’esito del medesimo procedimento.

Nel merito, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente, poiché l’art. 186, comma 2 bis, cod. strada la impone quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l provochi un incidente stradale. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato: la revoca è obbligatoria anche quando, all’esito del bilanciamento, siano state riconosciute equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti generiche, non venendo meno i profili di particolare allarme sociale connessi all’aggravante. La formulazione letterale della norma, coerente con la ratio di rigore, impone una prescrizione a carattere oggettivo, ancorata alla sola presenza dell’aggravante.

Rileva, poi, un limite processuale. Il Procuratore Generale ricorrente ha denunciato non la mancata revoca, ma solo l’omessa sospensione della patente, non considerando la specifica previsione relativa all’incidente stradale. La Corte non può andare oltre i limiti del devoluto: l’annullamento resta quindi circoscritto all’omessa sospensione della patente. Trattandosi di sanzione non determinata in misura fissa, segue il rinvio al giudice del merito per la commisurazione della durata.

La sentenza impugnata è annullata limitatamente all’omessa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Firenze, diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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