Concordato in appello e ricorso per prescrizione già maturata (Cass. pen. Sez. II n. 41845 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Ai fini del calcolo, quando il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee si conclude nel senso dell’equivalenza, si ha riguardo alla pena massima prevista per il reato base, senza gli aumenti derivanti dalle aggravanti. Ove il fatto risalga a epoca anteriore alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, trova applicazione la disciplina previgente dell’art. 157 cod. pen., che consentiva di tenere conto del bilanciamento, e dell’art. 160 cod. pen., con l’aumento fino alla metà per gli atti interruttivi. La fondatezza della doglianza sulla prescrizione determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello, parzialmente riformando la decisione di primo grado, applicava agli imputati la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsione aggravata. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione con distinti atti.

Il primo ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo l’applicabilità della normativa anteriore alla legge n. 251/2005, con incidenza del bilanciamento tra circostanze eterogenee sul termine prescrizionale. Il secondo contestava, tra l’altro, la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen., prevalenti sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, secondo cui avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione che deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima di quella pronuncia.

Quanto al primo ricorrente, il reato di estorsione aggravata si è consumato, secondo l’imputazione, fino all’anno 2004. La disciplina più favorevole è quella anteriore alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, perché l’art. 157, terzo comma, cod. pen. previgente consentiva di tenere conto del bilanciamento tra circostanze eterogenee. Nel caso concreto, però, il bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod. pen. si è concluso nel senso dell’equivalenza, cosicché rileva la pena massima del reato di estorsione semplice di cui all’art. 629 cod. pen., pari a dieci anni di reclusione.

Secondo il testo dell’art. 157 cod. pen. anteriore alla legge n. 251/2005, la pena di dieci anni comportava un termine prescrizionale di quindici anni, cui andava aggiunto un periodo pari alla metà per effetto dell’allora vigente art. 160 cod. pen. Il termine risultava dunque di ventidue anni e sei mesi, non decorso neanche alla data della decisione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa.

Quanto al secondo ricorrente, è fondato il motivo sulla prescrizione, prioritario e assorbente. La sentenza impugnata ha riconosciuto le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 114 cod. pen. prevalenti rispetto alle aggravanti. Per effetto di tale statuizione, anche considerando la diminuzione nella misura minima di un giorno, la pena del reato di estorsione semplice di cui all’art. 629, primo comma, cod. pen. risulta inferiore a dieci anni.

Ai sensi dell’art. 157 cod. pen., nella disciplina previgente, il tempo necessario a prescrivere era dunque di dieci anni, aumentato a quindici per effetto dell’interruzione e di ulteriori mesi undici e giorni ventitré per le sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado. Il termine è maturato ben prima della sentenza impugnata, al più tardi il 23 dicembre 2020. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza nei confronti di tale ricorrente perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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