Continuazione esterna, obbligo di motivare la proporzione degli aumenti di pena (Cass. pen. Sez. IV n. 32360 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il giudice di merito deve calcolare e motivare in modo distinto l’aumento di pena apportato per ciascun reato satellite, rendendo conoscibili gli elementi che hanno condotto alla determinazione del relativo valore ponderale. L’obbligo motivazionale si attenua quanto più la pena irrogata si avvicina al minimo edittale, mentre si accentua in proporzione allo scostamento dal minimo stesso. Deve in ogni caso risultare rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche nella relazione interna ai reati avvinti dal vincolo della continuazione, per evitare che la determinazione complessiva si traduca in un surrettizio cumulo materiale. Se il reato satellite è stato definito con il rito abbreviato, il giudice deve altresì specificare di aver tenuto conto della riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. sull’aumento applicato ai sensi dell’art. 81 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato per i reati di furto in abitazione e di evasione, riconoscendo il vincolo della continuazione esterna con fatti già giudicati con sentenze irrevocabili e fissando la pena complessiva in anni quattro e mesi undici di reclusione ed euro 1.300,00 di multa.

Il ricorrente ha dedotto l’inosservanza degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di aumenti di pena per la continuazione, evidenziando che l’aumento applicato per l’evasione, a fronte di quello assai più contenuto determinato in primo grado per analoga fattispecie, era stato irrogato senza adeguato percorso argomentativo, con conseguente abuso del potere discrezionale.

La Motivazione della Corte

La Corte individua il parametro di riferimento nell’arresto delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha imposto al giudice di merito di calcolare e motivare in modo distinto la quantificazione dell’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite. Il valore ponderale attribuito a ogni reato, osserva il Supremo Consesso, concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio e i relativi elementi devono essere resi conoscibili.

Le Sezioni Unite hanno poi precisato che l’obbligo motivazionale si modula secondo i casi. Se la pena irrogata è di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. è motivazione sufficiente; quanto più invece il giudice intende discostarsi dal minimo, tanto più deve dare ragione del corretto esercizio del proprio potere, indicando specificamente i criteri ritenuti rilevanti.

Nel caso del reato continuato, non è possibile fissare una soglia precisa di scostamento, ma è praticabile la via dell’indicazione di ciò che la motivazione deve assicurare: il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen., l’assenza di un surrettizio cumulo materiale e la proporzione tra le pene, riflesso della relazione interna agli illeciti accertati. Non si può affermare o negare l’esattezza di una pena, ma se ne può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come coerenza tra misura della sanzione ed elementi di determinazione.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la Corte territoriale non si è confrontata adeguatamente con l’aumento apportato a titolo di continuazione esterna per il reato satellite di evasione, a fronte di quello determinato per analoga fattispecie nel procedimento in esame: in primo grado l’aumento era stato di soli quindici giorni, mentre l’aumento per la continuazione esterna è stato di mesi quattro. Ne consegue il denunciato vulnus motivazionale per la non motivata proporzione tra gli aumenti.

La Corte aggiunge un ulteriore profilo, rilevato d’ufficio: la Corte territoriale non ha argomentato in ordine al fatto che il giudizio sul reato satellite si sia svolto nelle forme del rito abbreviato. In tal caso l’aumento inflitto ai sensi dell’art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve specificare di averne tenuto conto, secondo il principio di Sez. I n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617. Non si ravvisa invece vizio quanto all’aumento per il tentato furto in abitazione, sussistendo un oggettivo rapporto di proporzionalità tra la pena base di anni quattro e l’aumento di mesi sei. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia sui soli aumenti per la continuazione, con declaratoria di irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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