Furto consumato anche sotto osservazione della polizia non delegata dalla persona offesa (Cass. pen. Sez. V n. 39373 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la consumazione del reato non è impedita dall’osservazione dell’azione furtiva ad opera della polizia giudiziaria non allertata né delegata dalla persona offesa, poiché tale vigilanza non incide sulla perdita della signoria sul bene da parte del detentore. Il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 52117 del 2014 va circoscritto ai casi, come il furto in supermercato, in cui sottrazione e impossessamento non coincidono temporalmente e la persona offesa (o chi per essa) conserva la possibilità di vigilare dopo la sottrazione e prima dell’impossessamento. Quando invece il rapporto tra il bene e il detentore è reciso istantaneamente, il reato è consumato, e il recupero successivo della refurtiva per fattori casuali è irrilevante.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3 aprile 2025, in parziale riforma della decisione resa in abbreviato dal Giudice monocratico del Tribunale di Palermo, proscioglieva l’imputato da uno dei furti per estinzione del reato conseguente a remissione di querela, confermando la condanna per il furto di un monopattino, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede, e per il porto di un coltello a serramanico di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, con rideterminazione in mitius della pena e aumento per la continuazione esterna con un reato già giudicato irrevocabilmente.
L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi, dolendosi della mancata riqualificazione del furto come tentato, del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e dell’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il fatto come accertato in merito: l’imputato era stato notato dalla Polizia ferroviaria avvicinarsi a un esercizio commerciale, all’esterno del quale era stato appena parcheggiato un monopattino, e, dopo un periodo di studio, si era allontanato con il bene, venendo bloccato dopo circa venti o trenta metri. Su questa base, la doglianza sulla pretesa derubricazione del furto in tentativo viene respinta.
La Corte muove dalla distinzione, desumibile dal tenore dell’art. 624 cod. pen., tra sottrazione e impossessamento: la prima coincide con l’apprensione della res; il secondo si realizza quando l’agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene e, correlativamente, è recisa la signoria del precedente detentore. È solo da questo momento che si concreta l’offesa all’interesse tutelato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza che ha circoscritto la portata delle Sezioni Unite Prevete, in particolare Sez. V n. 32582 del 2025 (Pengue) e Sez. V n. 17715 del 2025 (Ibo). Il riferimento, contenuto solo nel principio di diritto delle Sezioni Unite, al monitoraggio delle forze dell’ordine va ricondotto alle sole ipotesi in cui l’osservazione avvenga ad opera di forze dell’ordine allertate dalla stessa persona offesa, che intervengano come longa manus della medesima prima del perfezionamento del reato. Il principio del furto in supermercato non è dunque esportabile ai casi in cui impossessamento e sottrazione non siano temporalmente distinti e il rapporto tra bene e detentore sia reciso istantaneamente.
Ne deriva che la perdita della signoria sul bene non è evitata dall’osservazione dell’azione furtiva da parte della polizia giudiziaria non allertata e delegata dalla persona offesa, sia essa casuale o preordinata. La censura sulla mancata risposta al motivo relativo alla circostanza attenuante del terzo comma dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 è respinta: il motivo di appello era aspecifico rispetto a quanto osservato dal Tribunale, con conseguente inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ex art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen. Il terzo motivo è infondato, poiché l’indicazione della pena base e degli aumenti è quella della decisione di prime cure, e l’unico errore della Corte di merito ha prodotto una pena più favorevole all’imputato, priva di interesse a dolersi. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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