Ricorso per cassazione cautelare: divieto rivalutazione fatti e vincolo associativo con clan (Cass. pen. Sez. III n. 41877 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare di legittimità la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle risultanze investigative, né operare un confronto tra le diverse interpretazioni delle emergenze, individuando quella più attendibile. Compito della Corte è verificare se il percorso motivazionale del giudice di merito presenti i vizi dedotti — segnatamente l’omessa motivazione — e, in caso di esito negativo, confermarlo. La censura che si traduca nella rilettura degli elementi captativi costituisce inammissibile tentativo di ottenere dal giudice di legittimità un sindacato di merito. Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la sua estensibilità al concorrente richiede la consapevolezza del fine agevolatore, ma la motivazione del Tribunale può fondarsi sul legame territoriale e sull’agevolazione necessaria all’operatività del sodalizio mafioso.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva rigettato il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati. Le contestazioni riguardavano numerosi delitti di cui agli artt. 416, 512-bis cod. pen. e art. 4, commi 1 e 4, legge n. 401/1989, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Avverso l’ordinanza del riesame i due indagati proponevano congiunto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sulla ritenuta struttura associativa, sull’aggravante mafiosa e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via generale il primo motivo, osservando che la censura si sviluppa nella rilettura di numerosi elementi investigativi, specialmente di natura captativa, dei quali si contesta l’interpretazione compiuta dal G.i.p. e confermata dal Tribunale, proponendone una di segno diverso e più favorevole. Una simile impostazione non è consentita nel giudizio cautelare di legittimità: non è dato formulare, in punto di fatto, una nuova valutazione delle risultanze, né individuare quella sostenuta da maggiore attendibilità.

Il Collegio rileva che, con riguardo al capo associativo, i gravi indizi sono stati confermati con motivazione congrua, fondata su concreti argomenti investigativi. Tra questi, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, le riprese di videosorveglianza e le analisi patrimoniali, che hanno consentito di riscontrare una struttura associativa organizzata e comprensiva di prestanomi e faccendieri operanti nel settore delle scommesse clandestine.

La Corte sottolinea che i ricorsi, nel richiamare singoli elementi, operano una evidente parcellizzazione del quadro accusatorio, che l’ordinanza impugnata ha invece esaminato in termini più ampi e logicamente connessi. Quanto al terzo motivo, relativo alle intestazioni fittizie, il provvedimento contiene espresso richiamo alle vicende contestate e ne offre adeguato riscontro istruttorio.

In ordine all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ritiene il motivo infondato: il Tribunale ha ribadito che un’attività organizzata in quel settore e in quel territorio non avrebbe avuto margine di manovra se non avesse agito al fine di agevolare il gruppo mafioso locale, non avendo altrimenti capacità di operare e acquisire illeciti profitti.

Infine, la censura sulle esigenze cautelari non si confronta con la motivazione del provvedimento che, nel ribadire la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha evidenziato il legame con il territorio, la parentela tra gli indagati e i precedenti penali. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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