Reato continuato in executivis: onere del condannato e verifica degli indicatori (Cass. pen. Sez. I n. 26299 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva esige, come nel processo di cognizione, una verifica concreta degli indicatori del disegno criminoso unitario — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione di vita — e la dimostrazione che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali. Non basta valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi restano frutto di determinazione estemporanea. In executivis è onere del condannato indicare i reati di cui chiede l’unificazione e gli elementi sintomatici della riconducibilità a una programmazione unitaria, spettando al giudice dell’esecuzione individuare gli elementi sostanziali del medesimo disegno criminoso. L’unitarietà può essere esclusa anche su un singolo elemento fattuale, purché il giudice dia conto di aver svolto un’adeguata e completa verifica degli indicatori prospettati o emersi nel giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 novembre 2025 ha respinto l’istanza del condannato volta al riconoscimento della continuazione fra i fatti oggetto di una sentenza di condanna della stessa Corte e quelli giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 14 luglio 2022.

Avverso il provvedimento il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe valutato in modo parziale gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, trascurando la vicinanza cronologica degli episodi, l’identica tipologia di bene giuridico leso e la matrice ideativa comune fra le condotte predatorie e le successive condotte di reimpiego. In via subordinata chiede il riconoscimento del vincolo almeno fra tutti i fatti predatori.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: il riconoscimento della continuazione necessita, anche in executivis, di una verifica concreta degli indicatori tipici e della dimostrazione che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

Richiama poi la Sez. IV n. 39443 del 2025: l’unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche su un singolo elemento fattuale, purché il giudice dia conto in motivazione di aver svolto un’adeguata e completa verifica degli indicatori dedotti dalla difesa o comunque emersi. E la Sez. I n. 28762 del 2023: in executivis è onere del condannato indicare i reati di cui chiede l’unificazione e gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una programmazione unitaria anche dei reati successivi.

La motivazione del provvedimento impugnato è giudicata corretta e rispettosa di tali insegnamenti. La Corte territoriale ha valorizzato la differente natura delle condotte, l’ampio arco temporale di consumazione — dal 2016 al 2021 — e la distanza geografica fra i luoghi degli episodi.

Sul rapporto fra i furti, reati presupposto, e le condotte di riciclaggio e usura, la motivazione non presenta illogicità o inadeguatezza, a fronte di deduzioni difensive generiche. Anche ammesso che l’autoriciclaggio sia stato posto in essere con parte del provento dei furti, ciò non dimostra che al momento della commissione di questi l’istante avesse già ideato e pianificato le modalità del reimpiego: il ricorrente non contrappone alcuna argomentazione puntuale. Una contraria valutazione confonderebbe il nesso di strumentalità fra i reati con la pianificazione unitaria, che è l’aspetto non provato.

Quanto al vincolo fra i vari fatti predatori, è corretta l’affermazione della ostatività della distanza temporale, poiché gli ultimi furti in abitazione furono commessi oltre due anni dopo i primi, e dell’area geografica di consumazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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