Responsabilità amministrativa del direttore generale per illegittimo conferimento di incarico (Corte dei Conti Sez. III App. n. 217 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, in sede di appello, conferma la condanna del direttore generale di una struttura sanitaria al risarcimento del danno erariale per aver conferito un incarico dirigenziale in violazione delle procedure di selezione previste dalla legge. Il danno erariale è configurabile anche in assenza di un esborso diretto, quando l’illegittimo conferimento dell’incarico determina una lesione all’immagine e all’efficienza dell’amministrazione. La responsabilità amministrativa richiede la prova del nesso di causalità tra la condotta illegittima e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito dall’ente.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conferimento di un incarico dirigenziale da parte del direttore generale di una struttura sanitaria pubblica. L’incarico sarebbe stato attribuito senza il rispetto delle procedure selettive previste dalla normativa di settore, con conseguente contestazione di danno erariale da parte della Procura regionale competente.
Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria. Il direttore generale ha proposto appello, contestando la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa e la quantificazione del danno. La questione centrale attiene alla configurabilità del pregiudizio in assenza di esborso monetario diretto.
La Motivazione della Corte
La Sezione III di appello ha esaminato il motivo relativo alla insussistenza del danno erariale, rilevando come la responsabilità amministrativa non presupponga necessariamente una diminuzione patrimoniale immediata. Il pregiudizio può derivare dalla lesione dell’interesse pubblico alla corretta selezione del personale dirigenziale.
La Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità amministrativa, secondo cui il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce voce autonoma di pregiudizio risarcibile, purché provato. Nel caso di specie, il conferimento illegittimo dell’incarico ha compromesso la credibilità dell’ente e l’efficienza dell’azione amministrativa.
Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha confermato la sussistenza del dolo o della colpa grave in capo al direttore generale, il quale, in qualità di vertice amministrativo, era tenuto a garantire il rispetto delle procedure selettive. La violazione delle norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali integra di per sé un illecito amministrativo.
La Sezione ha infine confermato la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado, ritenendo congruo il criterio adottato in relazione alla gravità della condotta e alle dimensioni dell’ente coinvolto. L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della condanna.
Nota della Redazione
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