Giudicato penale assolutorio e responsabilità contabile per indebita percezione di contributi (Corte dei Conti Sez. III App. n. 218 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la sentenza penale di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, solo nei limiti dell’art. 652 cod. proc. pen. e a condizione che vi sia piena identità soggettiva e oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell’azione erariale e quello oggetto del giudicato penale. La pronuncia assolutoria non è invocabile quando riposa sull’insufficienza o sulla contraddittorietà della prova ex art. 530, secondo comma, cod. proc. pen.. Diversamente, la sentenza che dichiara la prescrizione del reato non compromette la fattispecie dannosa contabile: essa impone al giudice contabile di esaminare il fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi, stante l’autonomia dei due giudizi e la diversità degli interessi tutelati. Il giudice contabile, in presenza di un giudicato assolutorio pieno, può comunque apprezzare liberamente gli elementi della motivazione penale per verificare se residuino profili di danno erariale.
Il Fatto
La Procura contabile ha convenuto in giudizio una società e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al pagamento di oltre 638.000 euro a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il danno erariale sarebbe derivato dalla indebita percezione di dieci contributi pubblici, regionali e camerali, ottenuti tra il 2009 e il 2012, mediante una presunta sovrafatturazione dei costi e un sistema di triangolazione tra diverse società riconducibili al rappresentante.
I giudici di primo grado avevano accolto in parte la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento di circa 636.000 euro, con esclusione del solo contributo relativo a una manifestazione nautica. Avverso tale pronuncia i condannati hanno proposto appello, contestando la ricostruzione probatoria della Guardia di Finanza e valorizzando l’esito favorevole del parallelo giudizio penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il rapporto tra giudicato penale e giudizio contabile. Sul punto richiama la giurisprudenza contabile, secondo cui la norma sull’efficacia del giudicato penale opera anche nei procedimenti per responsabilità erariale, ma solo nei limiti dell’art. 652 cod. proc. pen. e nel rispetto del principio di cui all’art. 2697 cod. civ.. L’efficacia vincolante si produce soltanto in presenza di identità soggettiva e oggettiva tra il fatto penale e quello contabile e a condizione che l’assoluzione non sia fondata sull’insufficienza di prove.
Con riferimento ai contributi oggetto di giudizio penale, la Corte osserva che le risultanze investigative poste a base della condanna contabile sono state smentite in dibattimento. Il giudice penale ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste, ritenendo la ricostruzione accusatoria suggestiva ma non ancorata a solide prove. Per il contributo n. 2 e il contributo n. 3 il Collegio condivide dunque la pronuncia assolutoria e riforma la sentenza di primo grado, escludendo la condanna.
Quanto ai contributi nn. 5, 6, 7 e 8, la Corte rileva che la valutazione della Guardia di Finanza sui costi di noleggio dei beni è risultata unilaterale e priva di validi elementi di raffronto. Le censure degli appellanti sono accolte e la domanda attorea respinta anche su tali voci.
Per il contributo n. 10, invece, la condanna è confermata. La preesistenza del sito internet rispetto alla domanda di contributo è comprovata da una consulenza tecnica disposta in sede penale. La prescrizione intervenuta sul punto non incide sulla fattispecie dannosa contabile, che il giudice erariale valuta autonomamente nel merito.
Il contributo n. 1 non è stato oggetto di giudizio penale. La Corte rileva la totale assenza di riscontri documentali delle attività di progettazione rendicontate e la sostanziale sovrapponibilità dei disegni a quelli di un’imbarcazione già in commercio. Il progetto, astrattamente ammissibile, non è stato di fatto realizzato. La condanna è fondata sul dolo del rappresentante, che ha sottoscritto domanda e rendicontazione consapevole della non corrispondenza al vero, con responsabilità della società per immedimazione organica.
Nota della Redazione
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