Inammissibile l’appello sul dolo del pensionato deceduto in pendenza di lite (Corte dei Conti Sez. II App. n. 6 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei trattamenti pensionistici di guerra, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999, la revoca o la riduzione degli assegni accessori comportano il recupero di quanto indebitamente riscosso solo quando l’indebito sia imputabile a comportamento doloso del pensionato; negli altri casi non si procede al recupero delle somme già percepite. La ripetibilità dell’indebito nei confronti degli eredi del pensionato deceduto in pendenza della lite è subordinata alla prova dell’illecito arricchimento del dante causa per effetto di condotta dolosamente orientata, poiché il dolo omissivo del pensionato rappresenta la condizione ineludibile di trasmissibilità agli eredi e della relativa legittimazione a resistere in giudizio. La sussistenza del dolo costituisce questione di fatto, la cui indagine è preclusa al giudice dell’appello pensionistico, al quale residua solo il vaglio della motivazione carente o apparente.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale aveva accolto il ricorso dell’interessata, riconoscendo l’irripetibilità delle somme versate a titolo di assegno di maggiorazione e di indennità speciale annua di guerra sulla pensione di reversibilità. I redditi annui posseduti dall’appellata dal 2007 al 2018 risultavano superiori ai limiti dell’art. 70 del d.P.R. n. 915/1978; l’Amministrazione aveva quindi revocato la concessione degli assegni e disposto il recupero delle somme indebitamente percepite, emettendo avviso di accertamento per euro 23.099,67.

Il Ministero appellante aveva dedotto la violazione degli artt. 39, 56, 70, 80 e 81 del d.P.R. n. 915/1978, dell’art. 2033 cod. civ. e la motivazione omessa o contraddittoria, contestando che l’obbligo di comunicazione previsto dalla legge fosse stato assolto. Nelle more del giudizio è pervenuto il certificato di morte dell’appellata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., dopo aver rilevato che l’evento interruttivo non era stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito per l’appellata. Anche prescindendo da tale rilievo, resta fermo che la ripetibilità dell’indebito pensionistico verso gli eredi del pensionato deceduto in pendenza della lite è subordinata alla prova del dolo del dante causa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 17997/2021 e n. 1919/2018), secondo cui la nozione di dolo che consente la ripetibilità verso gli eredi è la medesima che la consente verso il pensionato, essendo equiparata al dolo l’inosservanza degli obblighi di comunicazione di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non conosciuti dall’ente competente.

Sul piano normativo, la Corte ricostruisce la cornice: l’art. 70 subordina gli assegni alle condizioni economiche del richiedente; l’art. 80 impone di comunicare il venir meno dei requisiti entro tre mesi; l’art. 81 disciplina la revoca e il relativo recupero. In questa cornice si è innestato l’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999, che prevede la revoca in tutte le ipotesi dell’art. 81, comma 1, stabilendo che solo nel caso di dolo il recupero opera dalla data di decorrenza del trattamento e che, in assenza di dolo, la revoca ha effetto dalla data del provvedimento senza recupero delle somme già percepite.

L’antinomia con l’art. 112, comma 11, del d.P.R. n. 915/1978 è risolta nel senso della prevalenza della legge posteriore, come già affermato da Sez. II app. n. 2/2024, che esclude ogni automatismo tra violazione dell’obbligo informativo e configurazione del dolo. Il principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 11498/1996 e n. 12608/2020): le omissioni non rilevano quando le situazioni ostative siano note all’ente o da esso conoscibili con l’ordinaria diligenza, poiché il comportamento omissivo non è determinante dell’erogazione indebita.

Quanto alla censura sulla motivazione, la Corte osserva che il primo giudice ha valutato un duplice profilo scriminante — l’età avanzata dell’interessata e l’agevole acquisibilità dei dati reddituali — escludendo il dolo. La sentenza non è affetta da motivazione omessa o apparente, con conseguente preclusione della rimessione al primo giudice. L’appello è dichiarato inammissibile, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in euro 700,00.

Nota della Redazione

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