Ammissibile il ricorso sulla dipendenza da causa di servizio senza domanda di (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 94 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio, in forza del principio di unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 d.P.R. n. 461/2001, rileva a livello endoprocedimentale ai fini del futuro riconoscimento del trattamento privilegiato. L’interesse ad agire sussiste anche in presenza di una valutazione negativa sulla dipendenza, quand’anche l’istanza sia stata presentata in costanza di rapporto di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già capo reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, ha adito la Sezione territoriale della Corte dei conti per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, anche ai fini della conseguente pensione privilegiata ex art. 67, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il Ministero dell’Interno aveva negato il riconoscimento con proprio decreto, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il Giudice monocratico di primo grado, disposta l’estromissione del Ministero della Difesa, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di preventiva domanda amministrativa di pensione privilegiata, compensando le spese. Avverso tale statuizione ha proposto appello il ricorrente, deducendo il difetto di istruttoria e l’errata valutazione del presupposto, nonché l’eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta in via preliminare l’istanza istruttoria di ammissione tardiva della domanda di pensione privilegiata, risalente al 6 ottobre 2020. La domanda va respinta, non avendo la parte dimostrato di non averla potuta produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile, come richiesto dall’art. 194 c.g.c. Nè può soccorrere la mancata produzione documentale in primo grado da parte del Ministero resistente, non potendo l’adempimento di cui all’art. 155, comma 3, c.g.c. esimere l’attrice dal basilare onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi.
La Corte ritiene che la domanda di pensione privilegiata non rivesta alcuna importanza nel giudizio, nel quale si controverte sull’accertamento della semplice dipendenza da causa di servizio. Depongono in tal senso il tenore letterale della domanda principale di primo grado, la circostanza che il petitum non annoveri la corresponsione dei ratei arretrati, la mancata evocazione in giudizio dell’INPS, nonché la collocazione temporale dell’istanza, presentata pochi giorni prima del collocamento a riposo in funzione strumentale rispetto al futuro trattamento.
La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’istanza proposta in costanza di rapporto di servizio, mirata all’accertamento del collegamento tra infermità e attività lavorativa, è oggettivamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico privilegiato. Tali conclusioni trovano autorevole avallo nella sentenza delle Sezioni riunite n. 12 del 17 agosto 2023, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 167, comma 4, c.g.c.
Il supremo organo di nomofilachia contabile ha concluso che è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi il positivo accertamento in funzione del futuro trattamento di privilegio, ritualmente prospettato quale bene della vita, e non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il Giudice di prime cure, nel dichiarare l’inammissibilità, non ha fatto buon governo di tali principi, erroneamente ritenendoli applicabili al solo dipendente in servizio.
L’appello è pertanto accolto, risultando fondati entrambi i motivi. L’istanza di accertamento era stata presentata in costanza di rapporto, quando non era ancora stata formulata alcuna domanda di trattamento privilegiato, e non sussistono dubbi sull’interesse ad agire in presenza di una valutazione negativa sulla dipendenza, suscettibile di rilevare, per effetto dell’unicità dell’accertamento, ai fini del futuro riconoscimento del trattamento da parte dell’INPS, estraneo al giudizio. La sentenza impugnata va annullata, con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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