Ricalcolo quota retributiva militari con coefficiente 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 57 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e non nella misura fissa del 44% della base pensionabile. La domanda di applicazione di tale coefficiente, formulata nel corso del giudizio dopo l’intervento delle Sezioni Riunite, costituisce mera articolazione della domanda originaria e non domanda nuova, con conseguente ammissibilità. Sulle somme dovute dall’INPS spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT.
Il Fatto
Un ex militare in quiescenza, titolare di pensione computata con il sistema misto, ha impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Nel corso del giudizio di primo grado sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti, che con la decisione n. 1/2021/QM hanno interpretato la norma nel senso di riconoscere il ricalcolo con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio.
La Sezione territoriale ha rigettato il ricorso nel merito, compensando le spese. L’appellante ha proposto impugnazione deducendo l’errata interpretazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e chiedendo, in via principale, il ricalcolo secondo tale disposizione e, in via subordinata, l’applicazione del coefficiente indicato dalle Sezioni Riunite. L’INPS ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La questione concerne il computo della quota retributiva per i militari cessati dal servizio con anzianità contributiva superiore ai venti anni che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Il trattamento è liquidato con il regime misto, secondo l’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, con applicazione del criterio retributivo alla quota A, per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1992, e alla quota maturata tra tale data e il 31 dicembre 1995.
La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che ha enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. La successiva sentenza n. 12/2021 ha precisato che il medesimo coefficiente si applica anche a chi a quella data aveva maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni.
Il Collegio affronta poi la questione processuale. La richiesta originaria dei pensionati era diretta all’applicazione delle modalità di calcolo previste dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, non a una specifica aliquota. Le Sezioni Riunite hanno accertato il diritto individuando in concreto l’aliquota di riferimento. Ne consegue che la domanda formulata nel corso del giudizio, diretta all’applicazione del coefficiente del 2,44%, non doveva essere dichiarata inammissibile, trattandosi di mera articolazione della domanda originaria e non di domanda nuova.
L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza impugnata, il trattamento di quiescenza deve essere rideterminato applicando il coefficiente del 2,44% per ciascun anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995. Sulle somme dovute dall’INPS sono riconosciuti gli interessi legali, integrati, per gli anni in cui l’indice di svalutazione monetaria ne abbia ecceduto la misura, dall’importo differenziale calcolato secondo l’indice FOI/ISTAT. Le spese di lite del grado di appello sono compensate, avuto riguardo anche all’intervenuto mutamento della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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