Danno erariale da falsi mandati di pagamento e responsabilità del responsabile finanziario (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 85 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile dell’ufficio ragioneria di un ente locale che, mediante la formazione di falsi mandati di pagamento e la duplicazione delle copie destinate alla banca tesoriera, disponga pagamenti privi di giustificazione causale in favore di sé o di propri congiunti risponde del danno erariale per l’intero importo sottratto. Sussiste il rapporto di servizio quando il soggetto, dipendente dell’ente, eserciti in concreto le funzioni di responsabile del servizio finanziario ed abbia la disponibilità delle somme in ragione dell’ufficio. Il nesso di causalità è provato dalla riconducibilità dei pagamenti alla condotta dell’agente e dal depauperamento patrimoniale dell’ente. L’elemento psicologico del dolo è desumibile dalla falsificazione dei documenti contabili, dalla reiterazione della condotta e dall’arricchimento proprio o dei congiunti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio di responsabilità amministrativa il convenuto, all’epoca dei fatti responsabile dell’ufficio ragioneria – area economico-finanziaria di un Comune, contestandogli di essersi appropriato di risorse pubbliche mediante la formazione di falsi mandati di pagamento, con liquidazione degli importi su conti correnti privati cointestati a propri congiunti, simulando pagamenti per IVA dovuta all’Erario ovvero per servizi fittizi.

La vicenda traeva origine da una notizia di stampa e da una comunicazione della Procura della Repubblica, seguita da un procedimento penale concluso in primo grado con condanna, anche al risarcimento in favore del Comune costituitosi parte civile. La Procura erariale ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 399.122,54, oltre rivalutazione e interessi. Dopo la rinnovazione della notificazione, disposta per l’irritualità del contraddittorio verificata all’udienza del 17 giugno 2025, il convenuto è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto affermato la sussistenza del rapporto di servizio, risultando il convenuto dipendente del Comune e nominato responsabile del servizio finanziario, circostanza confermata dalle dichiarazioni del Sindaco e dagli atti della causa civile relativa al licenziamento, nei quali il medesimo ha riconosciuto di avere prestato servizio quale istruttore direttivo contabile fino all’8 settembre 2020.

Quanto alla condotta, il Collegio ha rilevato che dagli atti risultano le copie di tutti i falsi mandati di pagamento, per complessivi € 399.122,54, disposti sui due conti correnti cointestati a congiunti. Ogni anno il convenuto operava secondo un modello collaudato, con un numero contenuto di mandati, tutti diretti alla banca tesoriera, associati formalmente a determinazioni esecutive realmente adottate dal Comune. Al fine di dare apparente regolarità contabile, venivano modificati i capitoli di bilancio, i nominativi dei creditori, le causali e gli importi.

Per i mandati cartacei, anteriori al 20 ottobre 2016, la firma autografa del responsabile risultava direttamente apposta sulle copie consegnate dalla banca. Per quelli successivi, disposti digitalmente, il convenuto creava due copie con identico numero e importo ma con beneficiari e causali diversi: nella copia destinata al Comune comparivano l’Erario dello Stato o altri enti, in quella inviata alla banca i congiunti.

La Corte ha valorizzato le dichiarazioni del fornitore del software contabile, secondo cui le credenziali e le firme digitali erano strettamente personali e assegnate al responsabile dell’area finanziaria, nonché il dato dell’indirizzo IP associato a utenza intestata al convenuto per i pagamenti dell’ultimo anno. Da ciò l’esclusività in capo al convenuto del potere di emissione dei mandati.

Accertati il nesso di causalità e il dolo – desunto dalla falsificazione dei documenti, dalla reiterazione della condotta per nove anni mediante trentotto mandati e dall’arricchimento proprio e dei congiunti – la Sezione ha accolto integralmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento di € 399.122,54, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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