Giudizio di conto improcedibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 169 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è tenuto alla resa del conto giudiziale il consegnatario di beni mobili degli enti locali gravato da un mero debito di vigilanza, ossia il funzionario che, presso ciascuna articolazione dell’amministrazione, è competente per la sola sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. La figura del consegnatario per debito di custodia, tenuto alla resa del conto, si connota invece per la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da acquisizione in stock di beni e caratterizzato da consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Esula quindi dalla giurisdizione contabile il conto reso dal consegnatario di beni inventariati in uso agli uffici e non custoditi in magazzino, con la conseguenza che il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2015 dall’agente contabile, consegnataria di beni mobili di un Comune, depositato presso la Sezione giurisdizionale oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Con la relazione d’irregolarità del magistrato istruttore è stata rilevata l’insussistenza di elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, evidenziando, tra l’altro, l’assenza del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, dell’atto di nomina dell’agente contabile e della relazione dell’Organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
L’agente contabile ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuta alla resa del conto, poiché la sua posizione era di mera vigilanza e non di custodia. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla qualificazione della posizione dell’agente: occorre stabilire se su di essa gravasse un debito di custodia, con conseguente obbligo di resa del conto, oppure un mero debito di vigilanza, che tale obbligo esclude.
Il Collegio richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La giurisprudenza contabile ha però precisato che soltanto i consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto (Sez. Abruzzo n. 89/2015; Sez. Piemonte n. 278/2021; Sez. Veneto n. 37/2014).
La distinzione è ricostruita con precisione. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’ente. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con competenza sulla mera sorveglianza del corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. Solo quando la giacenza ecceda per qualità o quantità la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità si configura una vera gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a giudizio di conto.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Ne deriva che sulla consegnataria gravava un obbligo di sola vigilanza, con caduta dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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