Irregolare il conto dell’economo senza regolamento sul fondo, ma nessuna condanna (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 227 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un ateneo è irregolare quando la gestione del fondo economale si è svolta attraverso prassi operative non formalizzate, in assenza di un regolamento specifico e con un sistema informativo gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale. In tale contesto la responsabilità dell’agente va valutata alla luce dell’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione: ove l’agente abbia operato in coerenza con le istruzioni ricevute, convalidando ogni spesa sulla base della documentazione prodotta, non si addiviene a condanna. L’irregolarità del conto preclude il discarico, ma resta distinta dall’accertamento di un danno erariale e non implica di per sé obblighi restitutori a carico dell’agente.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’economo di un ateneo per l’esercizio 2018, relativo alla gestione del fondo economale di un dipartimento universitario. Il conto, costituito dalla stampa del registro economale estratta dal sistema gestionale, era stato depositato presso la segreteria della Sezione.

Il magistrato istruttore, con relazione depositata oltre cinque anni dopo, ha rilevato molteplici criticità: il superamento della dotazione del fondo attraverso il meccanismo del reintegro in corso di esercizio, la mancata allegazione del conto dei valori bollati, il rimborso di spese asseritamente non ammissibili e la genericità delle causali di rendicontazione. Ha quindi chiesto il deferimento del conto alla Sezione, escludendo il discarico dell’agente. L’agente si è costituito, eccependo l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, l’assenza di ammanchi e di responsabilità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di estinzione ex art. 150, comma 1, c.g.c. Il termine quinquennale decorre dal deposito del conto e, dalla consultazione dei sistemi informativi, la resa è avvenuta tramite SIRECO il 19 novembre 2019. La diversa data invocata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, che non integra il perfezionamento del deposito ai fini dell’art. 140, comma 3, c.g.c. La relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024: il termine non è decorso.

Supera poi i profili di improcedibilità. Il conto, sottoscritto dal Direttore dell’Area Finanza e chiuso tramite il sistema gestionale entro il 31 dicembre 2018, è riferibile all’agente, che ha sottoscritto la nota di trasmissione. La mancanza di un formale provvedimento di parificazione non è ostativa: una prassi amministrativa supplisce in via sostanziale all’inadempimento, come attesta il decreto dirigenziale acquisito in istruttoria. Anche la relazione dell’organo di controllo interno risulta, sul piano formale, idonea, ma non reca specifiche segnalazioni sulle singole gestioni.

Nel merito il Collegio rileva che il conto presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. Il regolamento di ateneo disciplinava il fondo in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso. La gestione si è attenuta a circolari interne. Il sistema informativo non consentiva una rappresentazione autonoma delle operazioni, con descrizioni generiche e beneficiari indicati in forma anonima.

I reintegri avvenivano senza l’intervento autorizzativo degli organi competenti e sfuggivano a controllo preventivo. Gran parte delle spese è stata sostenuta mediante rimborsi a dipendenti su richieste presentate ex post, in contrasto con i principi di trasparenza e controllo preventivo. Le tipologie di spesa avrebbero richiesto una valutazione caso per caso dei presupposti di urgenza e indifferibilità.

Tuttavia le irregolarità sono riconducibili, in larga misura, a prassi interne non formalizzate e all’assenza di un regolamento specifico, adottato solo nel 2021. La responsabilità dell’agente va quindi valutata nel contesto complessivo: egli ha operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione. Il Collegio dichiara l’irregolarità della gestione, senza condanna, demandando agli organi dell’ateneo l’adozione di ogni iniziativa utile. Respinta l’istanza di oscuramento dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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