Ricalcolo pensione mista e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. III App. n. 59 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, dopo la proposizione della domanda, riconosca il bene della vita preteso dalla parte. In tale ipotesi la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, che impone di valutare l’esito che la lite avrebbe avuto senza la spontanea esecuzione del convenuto. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., quando al momento della proposizione della domanda sussista un contrasto giurisprudenziale e la questione presenti obiettiva controvertibilità, risultando definita solo a seguito dell’intervento delle Sezioni riunite di questa Corte. Il principio trova applicazione anche nel contenzioso previdenziale dei dipendenti pubblici in quiescenza, senza che il riconoscimento tardivo del diritto comporti automaticamente la condanna dell’ente previdenziale alle spese.

Il Fatto

Gli appellanti, ex militari in quiescenza, sono titolari di pensione computata con sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Essi avevano impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva della pensione maturata fino a quella data non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale territoriale aveva rigettato il ricorso, ritenendo la norma invocata applicabile solo a chi accedesse alla pensione con venti anni di servizio. Proposto appello, nelle more del giudizio l’INPS ha provveduto al ricalcolo del trattamento di quiescenza. L’appellante ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell’Istituto alle spese; all’udienza le parti hanno concordemente formulato la medesima richiesta di cessazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione Terza d’Appello rileva che le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il riconoscimento, da parte dell’INPS, del bene della vita preteso dagli appellanti. Tale circostanza impone al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il thema residuo riguarda unicamente le spese di lite. Gli appellanti ne invocano la liquidazione in virtù del principio di soccombenza virtuale, criterio destinato a disciplinare la sorte delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, sulla base di quello che sarebbe potuto essere l’esito della lite in assenza di spontanea esecuzione da parte del convenuto, come richiamato dalla Cassazione, ordinanza n. 24714/2022.

Il Collegio, pur non contestando il riconoscimento del diritto, non ritiene di accogliere la richiesta. Fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità, dispone la compensazione delle spese di lite del grado ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

La ratio della compensazione è duplice. Da un lato, al momento della proposizione della domanda sussisteva un contrasto giurisprudenziale sulla questione. Dall’altro, la materia presentava obiettiva controvertibilità, essendo stata definita solo a seguito dell’intervento delle Sezioni riunite di questa Corte. Tali circostanze giustificano la compensazione integrale delle spese legali.

Il provvedimento si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il nulla per le spese di giustizia, la compensazione integrale delle spese legali e il mandato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Il Collegio dispone altresì l’annotazione a tutela dei diritti delle parti private ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *