Prescrizione dell’azione erariale da danno all’immagine per assenteismo fraudolento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 104 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine da assenteismo fraudolento, previsto dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, integra una fattispecie speciale e derogatoria rispetto alla disciplina comune del danno all’immagine derivante da reato, sicché la sua perseguibilità non richiede il previo accertamento con sentenza definitiva di un delitto contro la pubblica amministrazione né la sospensione necessaria del giudizio contabile. Il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale decorre dalla notificazione all’amministrazione danneggiata dell’ordinanza applicativa di misura cautelare che rende obiettivamente intellegibili le condotte illecite e l’addebito individuale. La costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale non preclude l’azione del Procuratore regionale. L’art. 66 c.g.c. non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e, in ogni caso, non consente di sommare automaticamente un biennio al termine quinquennale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente amministrativo di una azienda sanitaria provinciale per la condanna al risarcimento del danno all’immagine, ex art. 55-quinquies del d.lgs. n. 150/2009, quantificato in via equitativa secondo l’art. 1226 c.c. La contestazione muove da un articolo di stampa dell’8 febbraio 2017, che ha riferito di un’indagine dei Carabinieri su diciotto dipendenti per assenteismo ingiustificato e fraudolento, con timbrature effettuate da colleghi e alterazione del sistema di rilevamento delle presenze.
Nel processo penale, definito con rito abbreviato, il dipendente è stato condannato per i reati di truffa aggravata e di falsa attestazione della presenza in servizio. La Procura ha fondato la tempestività dell’azione erariale sulla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, assumendo che solo con tale atto la fattispecie fosse definita con certezza. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, la nullità dell’atto di citazione e l’inammissibilità della domanda per effetto della costituzione di parte civile dell’azienda nel processo penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità. Il giudizio penale e quello contabile, pur potendo riguardare fatti materiali identici, hanno oggetto e finalità differenti: il primo sanziona un comportamento previsto come reato, il secondo risarcisce il pregiudizio patrimoniale subito dall’amministrazione. La costituzione di parte civile non preclude l’azione erariale, salvo che l’ente abbia già ottenuto un titolo definitivo per il ristoro integrale di tutti i danni.
Quanto al secondo profilo, la domanda deriva dalla falsa attestazione della presenza in servizio e trova titolo nell’art. 55-quinquies, comma 2, che obbliga il lavoratore a risarcire il danno patrimoniale e il danno all’immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater. Tale previsione ha natura speciale rispetto alle ipotesi di danno all’immagine derivante da reato: ne deriva l’esclusione della sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c. e l’autonomia della perseguibilità rispetto all’accertamento penale definitivo. Del pari infondata è l’eccezione di nullità: l’atto di citazione ha esaminato le deduzioni difensive, e l’art. 87 c.g.c. sanziona la mancata corrispondenza tra i fatti e gli elementi dell’invito a dedurre, non l’omesso esame delle controdeduzioni.
Nel merito, la Corte ritiene fondata l’eccezione di prescrizione. Il dies a quo decorre dal 7 febbraio 2017, data di notificazione all’azienda sanitaria dell’ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione di alcuni colleghi, indagati insieme al convenuto. Quel provvedimento ha reso l’amministrazione obiettivamente edotta della fattispecie di illecito erariale e ha delineato in modo specifico le condotte e l’addebito individuale del convenuto.
Non convince la tesi del P.M. che àncora la decorrenza alla richiesta di rinvio a giudizio, giacché introdurrebbe una surrettizia pregiudizialità penale nel processo contabile, in contrasto con l’autonomia dei due giudizi. Anche assumendo quella data, il termine sarebbe spirato. La Corte esclude poi l’applicazione dell’art. 66 c.g.c., riservato ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, mentre le condotte risalgono al periodo marzo-settembre 2015; né l’interruzione può estendersi alle azioni della pubblica amministrazione. Il biennio non è un periodo fisso da sommare, ma il tempo massimo aggiungibile al residuo. L’invito a dedurre, notificato il 16 febbraio 2024, è dunque tardivo: la domanda attorea è rigettata per intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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