Ricalcolo pensione con aliquota 2,44% per gli anni fino al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 62 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% previsto dall’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 non è riservato ai soli soggetti cessati dal servizio con un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. Esso spetta anche a chi, alla data del 31 dicembre 1995, abbia maturato l’anzianità richiesta, con conseguente riliquidazione della quota retributiva della pensione in proporzione agli anni di servizio effettivamente utili. Il giudice del ricalcolo applica il coefficiente per ogni anno di servizio prestato sino a quella data, secondo l’interpretazione delle Sezioni Riunite. La novità interpretativa dell’organo nomofilattico giustifica la compensazione integrale delle spese di difesa.

Il Fatto

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’appellato, in applicazione dei benefici di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con l’applicazione del coefficiente del 2,44% per gli anni di servizio prestati sino al 31 dicembre 1995. L’INPS era stato condannato alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento, con spese compensate.

Avverso tale statuizione l’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. L’Istituto sosteneva che l’aliquota di rendimento unitaria fosse riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con un’anzianità compresa tra i quindici e i venti anni. L’appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello e, in subordine, il ricalcolo con l’aliquota del 2,445%.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato la censura dell’INPS muovendo dal quadro interpretativo tracciato dalle Sezioni Riunite di questa Corte. La sentenza di primo grado si pone in linea con la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, che ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Il Collegio ha rilevato che la soluzione ermeneutica delle Sezioni Riunite è finalizzata a contemperare la normativa di favore dell’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995. Il meccanismo di quantificazione della quota retributiva di coloro che al 31 dicembre 1995 sono entrati nel sistema di calcolo contributivo è articolato in misura proporzionale rispetto all’anzianità di servizio posseduta a tale data.

Su questa base la Sezione ha ritenuto che il giudice di primo grado abbia correttamente riconosciuto all’appellato il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza, tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile nella percentuale del 2,44% annuo, in conformità alla decisione delle Sezioni Riunite.

La decisione impugnata è stata quindi ritenuta immune da censure e confermata, con conseguente rigetto dell’appello proposto dall’INPS. Sulla censura dell’Istituto, volta a limitare il beneficio ai cessati con anzianità tra i quindici e i venti anni, la Sezione non ha aderito, privilegiando la lettura estensiva già accolta dall’organo nomofilattico.

Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento dell’organo nomofilattico ne ha giustificato l’integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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