Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile al momento della costituzione in giudizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 161 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto concernente l’imposta di soggiorno riscossa dal gestore di struttura ricettiva, la giurisdizione della Corte dei conti va accertata con riguardo alla situazione normativa esistente al momento della valida instaurazione del rapporto processuale, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c.. Poiché il deposito del conto presso la segreteria del giudice comporta, ex art. 140, comma 3, c.g.c., la contestuale costituzione in giudizio dell’agente contabile, l’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, che ha esteso retroattivamente la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta al gestore, non incide sui giudizi già pendenti. Nei giudizi instaurati prima del 21 dicembre 2021 permane dunque la giurisdizione contabile, fondata sul rapporto di servizio pubblico e sul maneggio di denaro pubblico.

Il Fatto

La vicenda concerne il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Roma Capitale per l’esercizio 2019. Il gestore di struttura ricettiva non aveva versato l’importo di euro 109.386,00 afferente al terzo trimestre dell’anno finanziario. Il Comune non aveva approvato né parificato il conto, con la conseguenza che la Procura regionale ha promosso il giudizio di conto dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

Il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che, dopo le novelle del 2020 e del 2021, non fosse più configurabile la coesistenza della qualifica di agente contabile con quella di responsabile d’imposta, e che difettasse il maneggio di denaro pubblico, assumendo le somme natura pubblicistica solo al momento del trasferimento all’ente impositore. La Procura regionale ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce anzitutto i tratti del giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del codice di giustizia contabile. Si tratta del rito previsto per i conti degli agenti contabili, ovvero dei soggetti preposti al maneggio di denaro pubblico e perciò tenuti al dovere di rendicontazione. Il Collegio richiama la tradizione normativa che, sin dal r.d. n. 2440/1923 e dal r.d. n. 1214/1934, collega il maneggio di denaro pubblico alle verifiche della giurisdizione contabile.

Viene valorizzata la fictio iuris dell’art. 140, comma 3, c.g.c., in forza della quale il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio. La norma ripropone quanto già previsto dall’art. 45, comma 1, del r.d. n. 1214/1934, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nel provvedimento (Sezioni unite ord. n. 14891/2010). Da qui la Corte fa discendere l’analogia, quanto al momento di instaurazione del rapporto processuale, tra il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità.

Il passaggio centrale riguarda la recente ordinanza delle Sezioni unite n. 14028 del 2024. In quella pronuncia la Cassazione, pur confermando la giurisdizione contabile, ha seguito un ordine argomentativo diverso da quello della precedente ordinanza n. 19654 del 2018. Quest’ultima aveva valorizzato il profilo sostanziale del rapporto di servizio pubblico tra ente impositore e gestore. La più recente ordinanza ha invece privilegiato un profilo di rito: al momento della proposizione della domanda era già vigente il comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, ma tale norma, priva di espressa previsione di retroattività, non attribuiva ex lege la qualifica di responsabile del pagamento.

Applicando il principio della perpetuatio iurisdictionis, il Collegio verifica la data di costituzione in giudizio della società. Questa risale al 17 dicembre 2021, dunque prima dell’entrata in vigore dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, vigente dal 21 dicembre 2021. Il giudizio rientra pertanto nella giurisdizione della Corte dei conti. L’appello è accolto e gli atti sono rimessi al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., per la definizione del merito e la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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