Reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile sul rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 232 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, introdotto dal d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, non si risolve in una provvidenza meramente assistenziale, ma costituisce misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, accompagnata da un articolato sistema di obblighi e condizionalità. Il beneficiario è destinatario di risorse pubbliche vincolate alla partecipazione a un programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro e, sottoscrivendo il patto per il lavoro, assume obblighi di servizio verso l’amministrazione erogatrice. Sussiste, pertanto, il rapporto di servizio tra percettore e amministrazione, con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sulle controversie relative all’indebita percezione del beneficio.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania aveva citato in giudizio il percettore per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, contestando di avere dichiarato falsamente il possesso dei requisiti reddituali, di avere omesso l’inserimento dei componenti del nucleo familiare e di avere attestato una residenza diversa da quella effettiva.
La Sezione regionale, con sentenza n. 62/2024, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, escludendo il rapporto di servizio e qualificando la misura come mero sussidio assistenziale. La Procura ha proposto appello, chiedendo la riforma e la rimessione al primo giudice per la pronuncia sul merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce la disciplina dell’istituto, richiamando la propria precedente pronuncia n. 468/2022 e le successive n. 83/2025, n. 117/2025 e n. 135/2025, e ne individua la ratio nel favorire la re-immissione nel mercato del lavoro dei soggetti idonei, in ragione della prevalenza della dimensione di politica attiva dell’occupazione.
Elemento decisivo è il sistema di condizionalità. L’art. 4 del d.l. n. 4/2019 subordina il beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla sottoscrizione di un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale; durante l’erogazione permangono obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali e patrimoniali, con controlli e sanzioni, fino alla decadenza ai sensi dell’art. 7, comma 5. Tali condizionalità, tutte finalizzate all’inserimento lavorativo, escludono la riconducibilità dell’istituto a prestazione esclusivamente o prevalentemente assistenziale.
La qualificazione trova conferma nella giurisprudenza costituzionale richiamata: le sentenze n. 126/2021, n. 137/2021, n. 122/2020, n. 19/2022, n. 34/2022 e n. 54/2024, nonché la recente n. 31/2025, secondo cui il beneficio è inscindibile da una componente di inclusione attiva e il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto della prestazione.
Quanto al rapporto di servizio, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 5228/2022 e Cass. Sez. Un. n. 9659/2023), secondo cui l’inserimento funzionale del privato prescinde dal trasferimento di poteri autoritativi e da obblighi di rendicontazione, realizzandosi ogni volta che il soggetto concorre alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento.
Ne deriva che il beneficiario è destinatario di risorse vincolate allo specifico programma pubblicistico di inserimento lavorativo, con partecipazione attiva alla ricerca di occupazione e soggezione a una variegata tipologia di obblighi. L’appello è pertanto accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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