Referto IFO: perdite quinquennali e doveri degli organi vigilanti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 54 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a vigilanza accerta la sostenibilità degli equilibri di bilancio e la regolarità contabile degli esercizi esaminati. Il perdurare di perdite di esercizio per più annualità consecutive impone all’ente e alle amministrazioni vigilanti l’adozione di iniziative funzionali al perseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale. L’omessa o tardiva approvazione del bilancio consuntivo, oltre il termine fissato dall’art. 31 del d.lgs. n. 118 del 2011, produce effetti sul rispetto del termine di approvazione regionale di cui all’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 118 del 2011. Il Collegio sindacale è tenuto a eseguire le verifiche trimestrali sui fondi rischi ed oneri secondo la scansione temporale prevista dall’art. 29, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 118 del 2011, non essendo sufficiente la verifica in occasione della relazione al bilancio.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per l’esercizio 2022, esaminando il bilancio consuntivo con le relazioni del Direttore generale e del Collegio sindacale e le principali vicende successive.
Il bilancio consuntivo 2022 è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 604 del 7 luglio 2023, oltre il termine del 30 aprile; l’approvazione regionale è intervenuta con deliberazione della Giunta n. 532 del 18 luglio 2024. L’esercizio chiude con un disavanzo di euro 42.210.671, in peggioramento di euro 576.838 rispetto al 2021, già negativo per euro 41.633.833.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva un disavanzo strutturale che si protrae dal 2018, con perdite pari a euro 21.545.518 nel 2018, euro 24.153.458 nel 2019, euro 40.859.568 nel 2020, euro 41.633.833 nel 2021 ed euro 42.210.671 nel 2022. Su tale andamento la Corte evidenzia all’ente e alle amministrazioni vigilanti la necessaria adozione di iniziative per il perseguimento dell’equilibrio economico-patrimoniale.
L’incremento del valore della produzione (+3,3 per cento) è assorbito dall’aumento dei costi della produzione (+3,4 per cento), dovuto soprattutto ai servizi non sanitari, con l’energia elettrica a +22 per cento e il riscaldamento a +18 per cento. Il costo del personale cresce di euro 961.283 (+1,3 per cento), in prevalenza per effetto di trascinamento delle assunzioni precedenti.
Sul piano contabile, la Corte richiama l’ente alla corretta applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 118 del 2011, per la mancanza del modello CP e per la non piena conformità della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del bilancio sezionale della ricerca ai modelli normativi. Nel patrimonio netto il fondo di dotazione non registra variazioni nel 2022; la Sezione si riserva di riferire nel prossimo referto sugli effetti delle ricognizioni straordinarie e del ripristino del fondo al 31 dicembre 2017.
La Corte censura il Collegio sindacale: le quattro relazioni trimestrali danno atto che non è stata eseguita la verifica degli adempimenti per l’iscrizione e l’utilizzo dei fondi rischi ed oneri prevista dall’art. 29, comma 1, lett. g), richiamando l’organo all’importanza della scansione temporale delle verifiche.
In materia di contratti pubblici, la Sezione richiama la delibera Anac n. 180 del 10 aprile 2024 sull’improprio utilizzo della variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016 per un affidamento extracontrattuale di euro 429.408, e la successiva nota Anac del 2 settembre 2024 sulla variazione tacita e non documentata rispetto all’art. 106, comma 12. Raccomanda all’ente di verificare la corretta applicazione della disciplina e si riserva ulteriori approfondimenti istruttori.
Sulla nomina dei Direttori scientifici, la Corte rileva che l’atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 24 maggio 2014 non ha abrogato l’art. 7, comma 2, secondo periodo, l.r. n. 2 del 2006, alla cui ipotesi di cessazione rinviano i contratti di prestazione d’opera sottoscritti dall’ente. All’esito dell’insediamento dei Consigli di indirizzo e verifica del 2019 e del 2024, l’ente avrebbe dovuto verificare la volontà del Ministero della salute di rinnovare l’incarico e, in caso negativo, avviare la procedura per nuovi Direttori scientifici, richiamando le amministrazioni vigilanti alla corretta applicazione del quadro normativo.
Nota della Redazione
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