Medici Polizia di Stato libera professione certificativa esclude danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 249 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme sulle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero-professionali, ai sensi dell’art. 52-bis d.lgs. n. 334/2000, introdotto dal d.lgs. n. 95/2017. Tale disposizione deroga al generale principio di esclusività del pubblico impiego, sancito dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, e consente lo svolgimento dell’attività libero-professionale sanitaria senza necessità di titolo autorizzativo. Ne consegue che l’antigiuridicità della condotta è esclusa e che non è configurabile danno erariale per il mancato riversamento dei compensi percepiti. Anche per il periodo anteriore alla novella, la lettura a contrario dell’art. 44, comma 1, lett. k), d.lgs. n. 334/2000 e le note interpretative dell’Amministrazione depongono per la liceità dell’attività, con esclusione del dolo e della colpa grave.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un medico capo della Polizia di Stato, chiedendo la condanna al pagamento di euro 41.806,39 in favore del Ministero dell’interno, a titolo di danno patrimoniale diretto e di danno da disservizio. Secondo l’accusa, il sanitario avrebbe svolto visite mediche per il rinnovo del porto d’armi al di fuori della struttura di appartenenza, in luoghi privati, percependo compensi non riversati all’Amministrazione.

La Sezione giurisdizionale regionale del Lazio, con sentenza n. 129/2023, ha respinto la domanda, escludendo l’antigiuridicità della condotta e gli altri elementi della responsabilità amministrativa. La Procura regionale ha proposto appello, censurando la falsa applicazione dell’art. 52-bis d.lgs. n. 334/2000, il travisamento delle note ministeriali e il rigetto della pretesa risarcitoria per disservizio.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ricostruisce il fondamento normativo dell’azione, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e sul conseguente obbligo di riversamento dei compensi. Il Collegio rileva come la tesi attorea presupponga la piena applicabilità della disciplina generale sulle incompatibilità, ma tale assunto risulta superato dal tenore letterale dell’art. 52-bis d.lgs. n. 334/2000.

La norma esclude espressamente l’applicabilità delle disposizioni sulle incompatibilità libero-professionali ai medici della Polizia di Stato, fatto salvo il divieto di attività onerosa verso gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali in cui la stessa sia controparte. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sulla analoga previsione dell’art. 210 del codice dell’ordinamento militare, che qualifica la deroga come scelta del legislatore, funzionale alle esigenze operative del Corpo.

Anche per i fatti anteriori alla modifica normativa, la Sezione condivide la lettura del primo giudice, che ha desunto la liceità dell’attività dall’art. 44, comma 1, lett. k), d.lgs. n. 334/2000, nella formulazione originaria, che vietava lo svolgimento solo nei confronti degli appartenenti all’Amministrazione. Le note ministeriali del 26 aprile 2017 e del 16 dicembre 2020 confermano il riconoscimento di una potestà certificativa libero-professionale, idonea a escludere il dolo e la colpa grave.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la configurabilità del danno da disservizio. Non risulta provato che le visite siano state svolte in concomitanza con l’orario di servizio, né il criterio del “più probabile che non” può supplire a lacune probatorie su circostanze di fatto essenziali. Rileva inoltre che, dall’assunzione della qualifica dirigenziale, l’appellato non era più soggetto a specifici vincoli orari, come confermato dalla circolare ministeriale richiamata.

L’appello è pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado e liquidazione delle spese di difesa in favore dell’appellato.

Nota della Redazione

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