Gestore di struttura ricettiva non è più agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 17 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune impositore, in materia di imposta di soggiorno, non integra più un rapporto di servizio generatore della qualifica di agente contabile, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. La norma, qualificando espressamente il gestore come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e obbligo di versamento anche per il tributo non incassato, ha attribuito all’obbligo di versamento natura tributaria e ha reso il gestore parte del rapporto tributario. Ne consegue che le controversie concernenti il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno appartengono alla giurisdizione tributaria, non a quella della Corte dei conti, ferma restando la tutela del credito dell’ente impositore attraverso l’ordinario procedimento tributario e le connesse sanzioni.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria ha convenuto in giudizio i gestori di una struttura ricettiva, in proprio e quali legali rappresentanti della società semplice titolare, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale conseguente all’omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno per l’anno 2024 nei confronti del Comune impositore, quantificato in euro 4.160,10. L’azione era stata preceduta da invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. e da avvisi di accertamento rimasti privi di esito. I convenuti, ritualmente evocati, non si sono costituiti e non hanno accolto il rito monitorio attivato con decreto presidenziale, sicché il giudizio è proseguito con il rito ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., per poi esaminare d’ufficio la questione di giurisdizione, sollevata in udienza dal Presidente, alla luce del mutamento giurisprudenziale determinato dall’ordinanza n. 1527 del 23.01.2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La Corte regolatrice ha infatti statuito che l’introduzione dell’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020 ha inequivocabilmente qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, facendo venir meno quel “silenzio normativo” che, nella vigenza dell’originaria disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, era stato colmato dalla giurisprudenza con il ricorso alla figura dell’agente contabile. Tale ricostruzione, fondata sul maneggio di denaro pubblico, era stata affermata dall’ordinanza n. 19654 del 24.07.2018 delle SS.UU., ma risultava ormai superata dallo ius superveniens: la veste di responsabile d’imposta sposta il focus dal maneggio del denaro incassato per conto dell’ente alla responsabilità solidale del gestore per l’intera imposta dovuta dal cliente, ancorché non versata, e colloca l’attuazione del tributo nell’assetto proprio della normativa fiscale.
La Sezione giurisdizionale umbra, già pervenuta a conclusioni analoghe con la sentenza n. 13 del 28.04.2026 nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto di resa del conto e con la sentenza n. 46 del 19.11.2024 sul medesimo gestore, ha ribadito che l’introduzione della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta rende il gestore coobbligato in via solidale, anticipando il tributo anche per il non riscosso, sicché non può più essere considerato un mero incaricato del servizio di esazione.
Il Collegio ha infine respinto le argomentazioni della Procura circa una presunta riduzione delle garanzie erariali, osservando che lo ius superveniens ha anzi anticipato la soglia di tutela, imponendo al gestore il versamento anche a prescindere dall’incasso, ferma restando l’individuazione dell’ente locale quale soggetto impositore tenuto all’attivazione del procedimento tributario. Ha inoltre escluso rilievo dirimente, in applicazione del principio tempus regit actum, alla circostanza che i regolamenti comunali demandino al gestore adempimenti funzionali al rapporto di servizio. La domanda è stata conseguentemente dichiarata devoluta al giudice tributario, con spese integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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