Revocazione per errore di calcolo esclusa fuori dal giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 248 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di revocazione di cui all’art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c., che sanziona l’omissione, il doppio impiego o l’errore di calcolo riconosciuto per l’esame di altri conti, è riferito alle sole pronunce rese all’esito di un giudizio di conto. Nel giudizio di responsabilità sanzionatoria per concorso nella causazione del dissesto, la quantificazione della massa passiva resta estranea all’oggetto della decisione: l’eventuale scostamento successivo non elide l’accertamento del contributo causale degli amministratori. È inammissibile, inoltre, il motivo di revocazione per rinvenimento di documenti decisivi ex art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. quando non si indica quando i documenti siano stati rinvenuti né le cause di forza maggiore o il fatto dell’avversario che ne impedirono la produzione, e i documenti si risolvono in elementi indiziari.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, con decreto monocratico n. 3/2021, ha accolto il ricorso della Procura regionale e ha condannato gli amministratori pro tempore di un Comune al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 248, comma 5, TUEL, per avere concorso al dissesto dell’ente.

In parziale accoglimento delle opposizioni, la sentenza n. 215/2021 ha dimezzato le sanzioni, qualificando la condotta come gravemente colposa e non dolosa. La sentenza n. 173/2023 di questa Sezione ha respinto gli appelli e confermato la decisione di primo grado. Gli amministratori hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo un preteso errore di calcolo della massa passiva, emerso da una delibera della Giunta municipale del 2024, e il rinvenimento di atti interni dell’Organismo straordinario di liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo invoca l’art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c. I ricorrenti sostengono che il ricalcolo della massa passiva operato nel 2024 dimostri l’errore di calcolo contenuto nel precedente accertamento dei residui passivi, richiamato nella sentenza impugnata.

Il Collegio non condivide l’argomentazione. Il tenore letterale della norma, che richiama “altri conti”, collega il motivo alle sole pronunce rese all’esito di un giudizio di conto. La sentenza gravata non è stata resa in un giudizio di conto, ma in un giudizio di responsabilità sanzionatoria ex art. 133 c.g.c. per concorso nella causazione del dissesto. La quantificazione della massa passiva, sebbene richiamata in alcuni passaggi, esula dall’oggetto del giudizio definito.

Nel merito, le deliberazioni evocate non evidenziano alcun errore di calcolo, ma un’attività di riaccertamento dei residui, riferita alla data di adozione e intervenuta oltre otto anni dopo la dichiarazione del dissesto. Un eventuale scostamento nella determinazione della massa passiva non è idoneo a elidere l’affermazione di responsabilità.

Il secondo motivo, ex art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., deduce il rinvenimento di note interne dell’Organismo straordinario di liquidazione. Il motivo è inammissibile: i ricorrenti non hanno indicato quando i documenti siano stati rinvenuti, né hanno allegato le cause di forza maggiore o il fatto dell’avversario che ne impedirono la produzione. I documenti difettano altresì di decisività, perché dimostrano solo interlocuzioni sulla quantificazione della massa passiva. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto sugli squilibri strutturali dell’ente e non sulla deliberazione n. 5/2018. Il terzo motivo resta assorbito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *