Irregolarità del conto senza ammanchi e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 87 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, nel giudizio di conto, dichiara l’irregolarità del conto giudiziale ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. quando non sia possibile quantificare puntualmente gli importi riscossi e versati dall’agente contabile, anche in assenza di ammanchi. La declaratoria di irregolarità non presuppone né implica l’accertamento di un danno erariale o di profili di responsabilità amministrativa. Il rilievo del difetto di ammanchi e di responsabilità costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese. Resta ferma la facoltà della Procura Regionale di verificare eventuali responsabilità amministrative.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile di un ente locale per l’anno 2019. Il magistrato relatore ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, nonostante il tentativo di conciliazione esperito dall’ente mediante un prospetto analitico basato sui dati del software di contabilità e sui bollettari e registri mensili allegati.

All’esito dell’istruttoria è emerso che per il conto in esame le riscossioni superavano i versamenti, mentre per altri conti dello stesso ente i versamenti superavano le riscossioni. La Sezione ha quindi disposto un’ulteriore verifica per accertare se il surplus di versamenti di un agente contabile potesse riferirsi ai conti degli altri agenti. La questione arriva alla decisione dopo l’integrazione depositata dall’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fonda il giudizio sul combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Il primo prevede che, ove il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato depositi la relazione di discarico; in caso di assenza del pareggio o di irregolarità, si applica il secondo, con fissazione dell’udienza per la discussione.

Dalla nota istruttoria dell’ente emerge che la discordanza tra il totale lavorato e il versato è presumibilmente attribuibile all’emissione extra procedura di parte dei certificati storici di residenza e famiglia, poiché la banca dati informatica non è aggiornata con gli archivi cartacei dei tre ex Comuni coinvolti.

In mancanza di apprensioni da parte di terzi, il surplus di versamenti di un agente contabile può riferirsi ai conti degli altri agenti per il 2019 e il 2020. Su questa base il Collegio esclude la sussistenza di ammanchi.

Richiamato l’art. 149, comma 3, c.g.c., il Collegio dichiara l’irregolarità della gestione contabile, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità. Il difetto di ammanchi e di responsabilità integra gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

La Corte dispone infine la trasmissione della sentenza al Procuratore Regionale per la verifica di eventuali responsabilità amministrative, lasciando impregiudicato l’esito di tale autonomo accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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