Revocazione esclusa se l’errore di fatto investe la valutazione delle prove (Corte dei Conti Sez. II App. n. 251 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza contabile, l’errore di fatto previsto dall’art. 202, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 174/2016 ricorre solo quando la decisione si fondi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Non integra errore revocatorio la censura che investa l’attività valutativa delle risultanze processuali, quand’anche asseritamente errata. L’errore di calcolo di cui all’art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c. è deducibile nei soli giudizi di conto, riguardando le operazioni aritmetiche sul conto giudiziale; nei giudizi di responsabilità amministrativa esso rileva unicamente nei limiti dell’errore di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente, medico di medicina generale convenzionato con l’azienda sanitaria di appartenenza, era stato condannato in primo grado, a titolo di dolo, al pagamento di una somma in favore dell’amministrazione sanitaria per avere omesso di comunicare lo svolgimento di attività libero-professionale continuativa e strutturata, in violazione delle prescrizioni dell’art. 58 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005. La Sezione d’appello aveva rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di prime cure.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto e un errore di calcolo nell’individuazione dell’elemento soggettivo e nella quantificazione del danno erariale, contestando in particolare la parametrazione dell’importo alla differenza tra quanto percepito per il numero complessivo di assistiti e quanto spettante entro il rapporto ottimale.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di immediata e semplice rilevabilità, restando escluso ogni apprezzamento sulla valutazione in diritto delle risultanze processuali.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità e i propri precedenti, la Corte ha ribadito che l’errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. L’errore di giudizio, quand’anche sussistente, non è censurabile con la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento.

Nel caso concreto, il ricorrente censurava in realtà l’attività valutativa con cui la Sezione d’appello, all’esito dell’esame della documentazione, aveva ricondotto l’assegnazione di ulteriori assistiti all’omessa informazione sulla reale dimensione dell’attività libero-professionale praticata. I giudici di seconde cure avevano accertato lo svolgimento di attività strutturata ben oltre i limiti consentiti e la sua dolosa occultazione, nonché il fatto che l’amministrazione, ignara della reale situazione, aveva continuato ad aumentare la platea degli assistiti. Anche il profilo relativo al superamento della precedente autolimitazione e alla portata della deliberazione regionale richiamata dal ricorrente è stato oggetto di puntuale esame valutativo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’ammissibilità dell’errore di calcolo, non deducibile con riguardo alle sentenze di responsabilità amministrativa: il tenore letterale dell’art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c. limita il rimedio ai giudizi di conto, dovendo l’errore investire le operazioni aritmetiche sul conto giudiziale. Nei giudizi di responsabilità l’errore di calcolo rileva solo nei limiti dell’errore di fatto. Nella specie, la censura investiva l’adeguatezza dei conteggi e il sottostante percorso logico-matematico, oggetto di specifica pronuncia da parte della Sezione d’appello: si trattava dunque di valutazione, non di mera svista. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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