Requisito decennale di residenza e dolo nella percezione del Reddito di Cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 133 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La percezione del Reddito di Cittadinanza in assenza del requisito della residenza effettiva in Italia da almeno dieci anni, richiesto dall’art. 2 d.l. n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, integra gli estremi del danno erariale in favore dell’ente erogatore. La dichiarazione non veritiera resa nella Dichiarazione Sostitutiva Unica costituisce condotta connotata da dolo ai sensi dell’art. 1, primo comma, legge n. 20/1994, essendo dimostrata la consapevolezza di alterare la prospettazione dei presupposti e la volontà dell’evento dannoso. Ne consegue la condanna alla restituzione integrale delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti e interessi legali sull’importo rivalutato fino al soddisfo.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti citava in giudizio una cittadina straniera residente in Italia, per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale in favore dell’I.N.P.S., per un importo complessivo di € 15.515,28, relativo a ratei del Reddito di Cittadinanza percepiti dal mese di aprile 2019 a settembre 2020. Secondo l’atto di citazione, la beneficiaria aveva reso dichiarazioni non veritiere circa la propria residenza effettiva in Italia da almeno dieci anni, requisito essenziale ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 4/2019. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che la prima residenza effettiva in Italia risaliva al 2009, sicché il requisito si era maturato solo successivamente alla presentazione della domanda. L’INPS aveva provveduto alla revoca della provvidenza, avviando le procedure di recupero, e la Procura aveva inviato l’informativa di cui all’art. 67 d.lgs. n. 174/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione, in via preliminare, dichiarava la contumacia della convenuta ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n. 174/2016, essendo la notifica dell’atto di citazione avvenuta regolarmente ai sensi dell’art. 138 c.p.c. Affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, il Collegio riteneva provati i presupposti per la condanna al danno erariale, corrispondente all’intero reddito percepito indebitamente.
Quanto al merito, la Corte rilevava che il Reddito di Cittadinanza, istituito dal d.l. n. 4/2019 quale misura di sostegno al reddito, presuppone la presentazione di una domanda e il possesso di requisiti specifici, tra cui la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. Nel caso di specie, la falsa attestazione della residenza ultradecennale rendeva oggettivamente carente il requisito normativo, con conseguente illegittimità dell’erogazione disposta dall’INPS, la quale non risultava supportata dai corretti presupposti normativi.
Sull’elemento psicologico, il Collegio riteneva provata la consapevolezza della convenuta di alterare la prospettazione dei requisiti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, desumendone la volontà di danneggiare la pubblica amministrazione erogante. L’erronea indicazione sulla permanenza in Italia derivava quindi da una condotta dolosa, il cui evento dannoso – l’indebita erogazione in assenza dei requisiti – risultava correttamente dimostrato dalla Procura ai sensi dell’art. 1, primo comma, legge n. 20/1994.
La quantificazione del danno, determinato dalla Procura in € 15.515,28, veniva ritenuta corretta, corrispondendo ai ratei del beneficio erogati e documentati dall’INPS. La convenuta era pertanto condannata alla restituzione dell’intero importo, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali sull’importo rivalutato fino all’integrale soddisfo. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza, liquidate in € 73,46.
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Nota della Redazione
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