Cancellazione del difensore dall’albo e interruzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 25 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione del difensore dall’albo, al pari della radiazione e della sospensione, è causa di interruzione del processo contabile, giacché determina l’impossibilità per la parte di esercitare il diritto di difesa tramite un soggetto abilitato. Al verificarsi di tale evento il giudice assegna alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione o rinnovazione del mandato, con l’effetto, per chi non vi ottemperi, della estinzione del giudizio. Colui al quale spetta di proseguire il processo deve assumere appropriate iniziative entro il termine perentorio di tre mesi; in difetto, la residua porzione del giudizio precedentemente interrotta va dichiarata estinta.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio pensionistico promosso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel primo grado del giudizio la parte era stata rappresentata da un difensore che, successivamente, si era cancellato dall’albo con decorrenza dal 29 ottobre 2020.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Sezione centrale d’appello contabile, la Sezione ha dapprima assegnato un termine per la regolarizzazione del mandato, poi ha rilevato un vizio nella notifica di un proprio provvedimento per irreperibilità del destinatario e ha disposto nuovo termine. La parte, nel frattempo, ha comunicato di non voler conferire alcuna procura e di rinunciare all’azione, chiedendo la dichiarazione di estinzione. La questione arriva così alla decisione della Sezione d’appello.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove da una vicenda preliminare: la Sezione, con una precedente ordinanza, aveva qualificato la cancellazione dall’albo del difensore come causa di interruzione del processo. Il dato normativo di partenza — gli artt. 108 c.g.c. e 301 c.p.c. — non prevede espressamente la cancellazione tra le cause di interruzione, ma il Collegio ha ritenuto di potervi equiparare tale vicenda, perché anche essa determina l’impossibilità per la parte di attuare la propria difesa tramite un soggetto abilitato.
Da qui la conseguenza processuale: alla parte è stato assegnato un termine ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 1, c.g.c. e 182, comma 2, c.p.c., per la regolarizzazione o rinnovazione del mandato, con espressa previsione dell’effetto estintivo in caso di inerzia.
Il giudice contabile ha poi verificato il corretto perfezionamento delle notifiche. Con una prima ordinanza ha rilevato che il procedimento di notifica attivato ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario non risultava ritualmente perfezionato, poiché mancava la dimostrazione dell’avvenuto ricevimento del plico. Con una seconda ordinanza ha richiesto al responsabile dell’ufficio postale di fornire ogni elemento in ordine alle eventuali giacenze dell’avviso di ricevimento; gli elementi richiesti non sono stati forniti, poiché l’ufficio competente non ha dato tempestivo riscontro all’incombente istruttorio.
Il dato decisivo è però la condotta della parte: con nota pervenuta il 13 gennaio 2024, questa ha comunicato che l’ordinanza le era stata notificata il 10 marzo 2023, di non intendere conferire alcuna procura per proseguire il giudizio e di voler rinunciare all’azione, chiedendo la dichiarazione di estinzione.
Il Collegio ha quindi rilevato che colui al quale spettava di proseguire il processo, nel termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, non ha assunto appropriate iniziative. Ai sensi degli artt. 109, comma 6, e 111 c.g.c. il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ex art. 111, ultimo comma, c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.