Spese di trasferta per cittadinanza onoraria: illegittime solo se sproporzionate (Corte dei Conti Sez. II App. n. 44 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spesa sostenuta da un ente locale per una cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria è riconducibile alla proiezione esterna dell’ente per l’accrescimento del proprio prestigio e non è di per sé illegittima, pur non rientrando tra le spese di rappresentanza tipizzate. La sua legittimità va però verificata nel quantum, secondo criteri di sobrietà e congruità parametrati sul singolo evento, sulle dimensioni e sui vincoli di bilancio dell’ente. La sproporzione tra il costo della trasferta e quello dell’evento celebrativo integra il danno erariale. Accertata la colpa grave e non il dolo, il danno va ripartito tra tutti i soggetti che hanno concorso alla decisione e alla spesa, non essendo verosimile che il solo sindaco ne sia l’unico responsabile.
Il Fatto
Il sindaco di un piccolo Comune organizza a Firenze la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a un’associazione legata al territorio per ragioni storiche risalenti al primo conflitto mondiale. Alla trasferta partecipano, con spese di viaggio e pernottamento a carico dell’ente, oltre cento persone su circa duecentotrenta abitanti, tra amministratori, associati e la banda musicale del paese.
La Sezione giurisdizionale regionale accoglie la domanda del Procuratore regionale e condanna il sindaco al pagamento di euro 6.112,00, qualificando la spesa come non riconducibile ai rigidi parametri delle spese di rappresentanza e come manifestamente irrazionale. Il sindaco appella, deducendo la nullità della sentenza per modifica della causa petendi e pronuncia ultra petita, l’errata applicazione del regolamento sulla cittadinanza onoraria, l’addebito esclusivo del danno e l’omessa considerazione della compensatio lucri cum damno.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di nullità. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti e di applicare una normativa diversa da quella invocata, in forza del principio iura novit curia. Il giudice non altera petitum e causa petendi, ma procede al corretto inquadramento della fattispecie dannosa, come confermato dai precedenti richiamati.
Nel merito, la Corte riconosce che la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria, deliberata in base allo specifico regolamento dell’ente, costituisce proiezione esterna dell’ente e giustifica l’eccezionalità della spesa. La valutazione si sposta così dall’inammissibilità assoluta della spesa alla sua proporzionalità e congruità rispetto alle ragioni istituzionali.
Il punto decisivo è la sproporzione. Il costo della trasferta risulta pari a circa dieci volte quello sostenuto per l’evento celebrativo e a circa un decimo dell’intero stanziamento di bilancio per gli organi istituzionali. La Corte conferma quindi la censura relativa alla ragionevolezza e congruità della spesa, pur riqualificandola rispetto alla legittimità formale, e respinge il secondo motivo.
Da ciò deriva un diverso calcolo del danno. In parziale accoglimento del gravame va espunta, stimata equitativamente ex art. 1226 c.c., la quota di trasferta dei rappresentanti del Comune, pari a euro 800,00, con rideterminazione del danno in euro 5.312,00. È invece esclusa la compensatio lucri cum damno, perché il ritorno economico e di immagine svilirebbe le finalità ideali dell’iniziativa.
Infine, accertata la colpa grave in luogo del dolo, la Corte ritiene inverosimile che il sindaco sia l’unico responsabile. Il danno va ripartito: un terzo al sindaco, pari a euro 1.770,66, e i restanti due terzi, in via astratta, ai responsabili degli uffici e ai membri del Consiglio comunale, non convenuti in giudizio. L’appello è quindi accolto nei termini esposti, con le spese di lite secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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