Conto giudiziale economale irregolare ma senza addebito per spese istituzionali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 31 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, la gestione economale va dichiarata irregolare quando le spese sono contabilizzate in violazione del principio di competenza finanziaria, essendo l’economo tenuto a rispettare il principio di annualità della gestione, salvo le eccezioni previste dal regolamento economale. Tuttavia, la dichiarazione di irregolarità non comporta di per sé l’addebito a carico dell’agente contabile quando la spesa risulti giustificata, documentata, conforme alle finalità istituzionali dell’ente e contenuta entro i limiti del regolamento. Le discrepanze meramente contabili, frutto di errore materiale, non inficiano la regolarità sostanziale della gestione. L’agente contabile è comunque tenuto al pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione economale di un’azienda sanitaria provinciale, distretto sociosanitario, per l’esercizio finanziario 2019, resa da un agente contabile con funzioni di economo. Il magistrato designato, con relazione di revisione, aveva rappresentato una sostanziale regolarità formale della gestione, evidenziando alcune criticità: pagamenti effettuati in violazione del principio di competenza finanziaria, in gran parte riferiti ad acquisti di fine 2018, e imputazione al fondo formazione di spese per pasti consumati presso il bar interno all’azienda.

Non essendo stata accolta la richiesta di discarico immediato, il giudizio è stato fissato per la discussione. L’agente contabile ha chiesto in via principale l’approvazione della gestione e il discarico, in via subordinata l’esclusione o il contenimento dell’obbligo di pagamento. Il collegio ha onerato il magistrato designato di ulteriori conclusioni, anche sulla difformità tra i dati contabili indicati nella relazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha aderito alle conclusioni rassegnate dal magistrato designato. La Corte ha anzitutto chiarito che le discrepanze contabili rilevate nella precedente relazione sono state frutto di un mero errore materiale, essendo stati esibiti e descritti in dettaglio i dati corretti.

Quanto alle spese relative all’esercizio precedente, la Corte ha osservato che si tratta prevalentemente di spese indifferibili ed urgenti effettuate a fine anno e contabilizzate nell’esercizio successivo. La difesa ha sottolineato che, ai sensi del regolamento per la gestione delle casse economali, l’economo è tenuto a rimettere alla tesoreria il residuo della gestione entro il 10 dicembre di ogni anno, con inevitabili ripercussioni sul pagamento delle spese effettuate in data successiva. Sotto questo profilo, la gestione contabile non è stata considerata irregolare, perché conforme alla normativa regolarmente richiamata.

Diverso il discorso per la spesa recata da un buono del 2019, risalente all’ottobre 2018. La Corte ha ritenuto che la sua contabilizzazione nell’esercizio successivo non potesse essere dettata da esigenze procedurali. Tuttavia, pur in presenza di una frontale violazione delle regole che presidiano la gestione economale, strettamente vincolata al rispetto del principio di annualità, la spesa non è stata ritenuta addebitabile all’economo perché giustificata e inerente alle finalità istituzionali dell’ente.

La Corte ha poi confermato la piena giustificazione delle spese relative all’attività di formazione, come richiesto dal collegio sulla base delle motivazioni del dissenso presidenziale. Ne è derivata la dichiarazione di irregolarità del conto solo per il profilo della competenza finanziaria, senza alcun addebito nei confronti dell’agente contabile, che è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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