Danno erariale da prestazioni fisioterapiche sine titolo e prescrizioni eccessive (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 46 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata accreditata risponde del danno erariale per i corrispettivi incassati dal servizio sanitario nazionale a fronte di prestazioni fisioterapiche rese da personale privo del titolo abilitante di fisioterapista, nonché per le prestazioni fatturate e mai eseguite. L’attività di fisioterapia è riservata a chi possiede il titolo di cui al D.M. n. 741/1994, né il possesso di titoli ulteriori — quali la laurea in scienze delle attività motorie o il profilo di addetto alle macchine — abilita allo svolgimento della professione sanitaria. Le prescrizioni fisioterapiche eccedenti i limiti fissati dalla disciplina regionale non integrano colpa grave del medico di base quando difettino indicazioni normative di natura preclusiva e il professionista abbia verificato la perdurante necessità del trattamento.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società operante come centro medico accreditato con il servizio sanitario nazionale, il suo legale rappresentante e direttore tecnico, nonché due medici di medicina generale, contestando un danno erariale stimato in oltre un milione e seicentomila euro. Il pregiudizio sarebbe derivato, da un lato, dall’impiego di personale sine titolo per la somministrazione di terapie fisioterapiche e, dall’altro, da prescrizioni riabilitative eccedenti i limiti di legge e riferite a prestazioni mai eseguite.

Secondo l’impostazione attorea, le violazioni accertate avrebbero determinato una quiescenza del rapporto di accreditamento sin dal 2018, con conseguente perdita di causa dei pagamenti effettuati in favore della struttura. I convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda, deducendo il carattere meramente ausiliario dell’attività degli operatori privi di titolo, la regolarità delle prestazioni erogate, la prescrizione dell’azione e l’insussistenza del conflitto di interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Il termine quinquennale decorre dal momento in cui l’amministrazione è posta in condizione di percepire il danno, e tale momento coincide con gli esiti dell’indagine delegata alla Guardia di finanza, risalenti al 2022. La condotta illecita non era conoscibile attraverso i controlli amministrativi documentali, sicché il decorso prescrizionale è stato tempestivamente interrotto dalla citazione notificata nell’ottobre 2023.

Nel merito, la Corte richiama il D.M. n. 741/1994 e la giurisprudenza costituzionale, rilevando che la professione di fisioterapista è riservata a chi possiede il titolo abilitante e che il possesso di titoli diversi non consente l’esercizio della professione sanitaria. Il profilo di addetto alle macchine non trova alcuna cittadinanza in ambito fisioterapico. La prova della effettiva esecuzione delle prestazioni da parte di operatori privi di titolo è stata raggiunta, per un numero circoscritto di pazienti, attraverso le dichiarazioni testimoniali e la documentazione amministrativo-sanitaria acquisita.

Le ricadute risarcitorie non possono però coincidere con la totalità dei corrispettivi incassati nel quinquennio. La prova degli episodi illeciti è limitata a fatti risalenti al 2018 e alle prestazioni documentate. La Corte esclude che la violazione delle condizioni di accreditamento abbia determinato automaticamente una quiescenza del rapporto: il provvedimento di archiviazione adottato dall’autorità regionale competente, non affetto da vizi sindacabili, e il carattere successivo del decreto assessoriale invocato dal Requirente impediscono di fondare su tali basi la perdita di causa dei pagamenti. Il danno erariale è pertanto circoscritto ai corrispettivi versati per prestazioni rese sine titolo e a quelli erogati per sedute mai somministrate al direttore tecnico della struttura.

Quanto al secondo addebito, il Collegio esclude il conflitto di interessi denunziato nelle prescrizioni riabilitative, rilevando che il tenore delle norme deontologiche non vieta le auto-prescrizioni nei sensi prospettati e che lo stato patologico del paziente risulta accertato dallo specialista. Sulle prescrizioni eccedenti i limiti annuali, la Corte puntualizza che i medici di base hanno singolarmente rispettato i limiti e che difettano indicazioni normative preclusive quanto alla verifica di efficacia del trattamento, sicché non emergono gli indici della colpa grave. Per il periodo emergenziale, la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo, nella specie non ravvisabile.

Il Collegio accerta la responsabilità amministrativa della società e dei suoi amministratori, con condanna solidale al pagamento del danno e delle spese di giustizia, e dichiara esenti da responsabilità i due medici di base, liquidando in loro favore le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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