Indebito pensionistico e legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 43 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dell’indebito pensionistico, la ripetizione delle somme corrisposte è illegittima quando l’erogazione sia avvenuta in assenza di dolo del percipiente e questi abbia maturato un legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione. Tale affidamento si fonda su più indici: la buona fede dell’accipiens, la provenienza dell’attribuzione da un ente pubblico all’esito di un procedimento, la mancanza di un errore materiale evidente, la durata non occasionale dell’erogazione e il rilevante lasso di tempo intercorso prima della revoca. L’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973 esclude in tal caso il recupero delle rate risultate non dovute, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di un fatto doloso dell’interessato. Il principio dell’affidamento incolpevole opera come clausola generale, in coerenza con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU e con la giurisprudenza costituzionale in materia di prestazioni previdenziali.

Il Fatto

Un ex dipendente comunale, titolare di pensione diretta dal 1 gennaio 2011, aveva successivamente stipulato contratti di lavoro a tempo determinato con altri due Comuni, svolgendo il servizio finanziario con modalità “a scavalco”. L’INPS, con provvedimento del 13 giugno 2017, gli contestava un indebito di euro 343.523,90 per violazione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, previsto dall’art. 133 d.P.R. n. 1092/1973.

Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, ravvisando continuità tra l’attività svolta prima del pensionamento e quella successiva, ed escludendo la configurabilità di un affidamento tutelabile. Il pensionato ha proposto appello, censurando la decisione sotto molteplici profili, tra cui l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del principio di legittimo affidamento. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha ritenuto fondato il gravame, assorbente il quarto motivo di censura. Il primo giudice aveva escluso l’irripetibilità dell’indebito sul presupposto che non fosse configurabile alcun affidamento in capo al pensionato, non essendo ravvisabile un errore dell’ente nella liquidazione, ma una violazione del divieto di cumulo.

Il Collegio ha ribaltato tale statuizione. Decisivo è il rilievo che l’Istituto previdenziale, già nel 2011, era stato posto a conoscenza della posizione attraverso specifiche richieste di parere delle amministrazioni comunali. L’INPDAP, con note del 7 e 8 aprile 2011, aveva confermato implicitamente l’inapplicabilità del divieto di cumulo, evidenziando la possibilità di richiedere la quota aggiuntiva di pensione ai sensi dell’art. 26 legge n. 610/1952, senza contestare il mantenimento del trattamento di quiescenza.

La Corte ha ravvisato plurimi indici dell’affidamento ingenerato nell’appellante: la ritenuta discontinuità dei rapporti di lavoro, la diversità soggettiva degli enti coinvolti e il lungo lasso di tempo trascorso prima del provvedimento di contestazione, intervenuto nel 2017. Tali circostanze hanno indotto il legittimo convincimento circa la regolarità delle erogazioni.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (sentenza Casarin c/Italia del 11 febbraio 2021), che reputa illegittima la richiesta di restituzione per violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, quando sussista la buona fede dell’accipiens e l’amministrazione agisca con notevole ritardo. Ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023, che ha ricondotto la tutela dell’affidamento nella cornice della buona fede oggettiva.

La prova della buona fede emerge dagli atti, anche per la sollecitazione personale inoltrata nel 2017 per dare attuazione all’indirizzo interpretativo del 2011. La Corte ha pertanto accolto l’appello, dichiarando l’irripetibilità dell’indebito e ordinando la restituzione di quanto recuperato, con liquidazione delle spese di giudizio a carico dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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