Danno erariale indiretto da mobbing e insindacabilità delle scelte organizzative (Corte dei Conti Sez. II App. n. 95 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile può formare il proprio convincimento anche sulla base delle risultanze del giudizio civile che abbia accertato condotte mobbizzanti e condannato l’amministrazione al risarcimento, quali elementi indiziari valutabili ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., senza che rilevi l’estraneità del convenuto a quel processo. Il danno erariale indiretto è configurabile quando la condotta del dirigente, formalmente legittima nei singoli atti, sia connotata da intento vessatorio, integrando gli estremi del mobbing. La natura dolosa della condotta esclude l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna aveva condannato un ufficiale generale del Ministero della difesa al pagamento di euro 44.041,08 in favore del Dicastero, a titolo di danno indiretto conseguente alla condanna dell’amministrazione in sede civile per condotte di mobbing ai danni di un dipendente in servizio presso un Polo di mantenimento. Il giudizio civile, promosso dal dipendente davanti al Tribunale, era stato definito con l’accoglimento della domanda, poi confermato in appello e passato in giudicato.
Il convenuto ha impugnato la sentenza contabile deducendo la violazione dell’art. 95 c.g.c. e il travisamento dei fatti, per aver il primo giudice aderito acriticamente all’impianto accusatorio della Procura regionale, trascurando le risultanze delle inchieste amministrative interne e le certificazioni sanitarie risalenti al 1990.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 190, comma 2, c.g.c., ritenendo che, pur con esposizione non lineare, fossero individuati i fatti e le censure, in un’interpretazione non formalistica del principio di specificità dei motivi.
Nel merito la Corte ha escluso la violazione dell’art. 95 c.g.c., ricordando che il libero apprezzamento delle prove impone al giudice di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover confutare ogni singola deduzione difensiva. Il giudice contabile può attingere anche prove atipiche provenienti da altri plessi giurisdizionali, comprese le sentenze civili, quali elementi da valutare come presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
Su tale base la Sezione ha ritenuto immune da vizi la decisione di primo grado, che aveva attribuito maggiore attendibilità alle evidenze del giudizio civile rispetto agli esiti delle inchieste amministrative, condotte senza contraddittorio e senza coinvolgimento del soggetto destinatario delle condotte vessatorie. Le conclusioni investigative risultavano parziali e in contrasto con il clima intimidatorio accertato in sede civile.
Quanto al merito della responsabilità, la Corte ha confermato l’accertamento dei presupposti del mobbing, ricordando che l’intento persecutorio colora in senso illecito anche condotte astrattamente legittime. I ripetuti ricollocamenti, i controlli mirati e l’ispezione della borsa e dei cassetti durante il ricovero del dipendente hanno integrato un disegno vessatorio estraneo alle finalità organizzative.
Infine, la Corte ha escluso la riduzione dell’addebito per la natura dolosa della condotta e ha respinto la censura sul nesso causale, confermando le risultanze della CTU disposta nel giudizio civile. Ha quindi respinto l’appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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