Riliquidazione pensione militari sistema misto anzianità inferiore a 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 94 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità utile inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021 estende a tale categoria il criterio già affermato dalla n. 1/QM/2021 per i militari con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni. Ne consegue che la pretesa di riliquidazione, ancorché originata dall’invocazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, esprime un petitum sostanziale volto al ricalcolo, senza incorrere in ultrapetizione. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza, titolare di pensione ordinaria diretta liquidata con il sistema misto, ha chiesto la riliquidazione del trattamento in godimento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella del 35% applicata dall’Istituto previdenziale.
La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha respinto il ricorso, richiamando la pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e rilevando che il quesito relativo ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995 era da considerarsi ivi assorbito “con valutazione coerentemente negativa”. Il pensionato ha proposto appello, invocando la successiva pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/QM/2021. L’Istituto previdenziale ha resistito, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale in materia di aliquota di rendimento applicabile alla quota retributiva delle pensioni liquidate con il sistema misto. Dopo un’iniziale divergenza tra le Sezioni d’appello, il contrasto orizzontale è stato composto dall’intervento nomofilattico delle Sezioni riunite.
Con la sentenza n. 1/QM/2021 le Sezioni riunite hanno stabilito che la quota retributiva del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni al 31 dicembre 1995 va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. La Sezione richiama il percorso argomentativo che ha escluso il coefficiente del 2,20% e ha individuato il correttivo “mettendo a denominatore” il numero di anni fissato dalla legge n. 335/1995, con approssimazione al millesimo.
La successiva pronuncia n. 12/QM/2021 ha esteso il medesimo criterio al personale militare cessato con anzianità superiore a venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni. Su tale estensione la giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme.
Nel caso di specie l’appellante ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai 15 anni. Trova quindi applicazione il principio della n. 12/QM/2021. La Corte respinge la tesi dell’Istituto previdenziale e ritiene la domanda ammissibile: ancorché il ricorso fosse imperniato sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, esso esprimeva un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione, con conseguente insussistenza del vizio di ultrapetizione.
La sentenza impugnata è riformata con accoglimento parziale dell’appello e riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente del 2,44%. Sui ratei arretrati spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di giudizio sono compensate per entrambi i gradi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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