Conto economale inammissibile solo se privo di capacità rappresentativa sostanziale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 89 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il Collegio non può dichiarare l’inammissibilità del conto giudiziale per mere irregolarità formali quando la gestione dell’agente contabile risulti, all’esito dell’istruttoria, sostanzialmente regolare e priva di ammanchi. Il giudizio ha ad oggetto la gestione e tende all’accertamento obiettivo del corretto rapporto di debito e credito tra agente ed ente pubblico. La funzione del conto giudiziale è quella di rendere conto del maneggio di denaro pubblico: se, alla luce dei chiarimenti resi in giudizio, esso è idoneo a fornire rappresentazione concreta e coerente dell’operato dell’agente, il conto è procedibile e si conclude con il discarico. Negare il discarico a fronte di sole irregolarità formali comporterebbe un’attività di mero controllo di legittimità e un formalismo eccessivo lesivo del diritto a una tutela effettiva.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Campania è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo alla gestione economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, reso da un agente contabile nominato con delibera della Giunta comunale.
Dall’esame del conto il magistrato relatore rileva tre criticità: il deposito oltre il termine previsto dall’art. 139, comma 2, c.g.c.; la sottoscrizione non da parte dell’agente contabile ma della responsabile del Servizio finanziario; la mancata conformità al mod. 23 di cui al d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, con indicazione dei soli riversamenti in tesoreria.

Il relatore deposita quindi relazione ai sensi dell’art. 147 c.g.c. proponendo l’inammissibilità del conto, cui aderisce la Procura. L’agente si costituisce depositando relazione del Segretario comunale e il conto ricompilato secondo il modello 23, chiedendo il discarico per essere le irregolarità di natura meramente formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma l’approccio sostanzialistico seguito dal magistrato designato. Ritiene però che la conclusione di inammissibilità non sia attuale alla luce della memoria dell’agente e della dettagliata relazione del Segretario comunale, allegata in vista dell’udienza.

La relazione chiarisce che le somme riscosse, registrate in entrata nel Registro dei diritti, corrispondono a quelle riversate al tesoriere. Il conto dà atto di un’anticipazione di € 2.200,00, ricevuta a fine 2018 per l’esercizio 2019; nel corso dell’anno non viene emesso alcun buono economale; la medesima somma è riversata in Tesoreria a fine anno con quietanza relativa a reversale. Vi è dunque perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti e non v’è stato alcun ammanco. Il conto allegato, compilato secondo il modello 23 e sottoscritto dall’agente, conferma l’importo del riporto e il riversamento totale.

Nessuna contestazione risulta elevata dall’amministrazione, dagli organi di controllo o dal Revisore, che anzi ha espresso parere positivo sui rendiconti complessivi. Quanto alla sottoscrizione, l’agente rappresenta un errore scusabile, consistito nel ritenere che il responsabile del Settore dovesse sottoscrivere, oltre che trasmettere, il conto.

Il Collegio ricorda che il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell’agente ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito. L’interesse ordinamentale tende all’accertamento obiettivo della regolarità della gestione. Alla luce dei chiarimenti resi, tale rapporto risulta verificato e le irregolarità nella compilazione debbono ritenersi di natura meramente formale.

Il conto non è quindi inammissibile, non potendosi ritenere che esso sia privo di capacità rappresentativa. Richiamando la giurisprudenza contabile, il Collegio applica il principio della sostanzialità documentale: il giudizio sui conti è procedibile, ancorché compilati su modelli diversi da quelli predefiniti, purché idonei a qualificare giudiziali i conti attraverso un’adeguata articolazione delle poste di entrata e uscita. Rilevano gli artt. 146, comma 1, e 149, comma 2, c.g.c.: il discarico si dispone se il conto chiude in pareggio, risulta regolare e si bilancia in favore dell’agente. Negare il discarico per mere irregolarità formali comporterebbe un mero controllo di legittimità, estraneo alla funzione giurisdizionale di garanzia delle pubbliche risorse. Analoga conclusione offre la giurisprudenza della Corte EDU, che reputa lesivo del diritto di accesso a un giudice ogni formalismo eccessivo che impedisca l’esame nel merito.

Il Collegio approva pertanto il conto e dispone il discarico dell’agente, trattandosi di criticità formali che non hanno comportato ammanchi o possibili ammanchi causativi di danno erariale. L’assenza di ammanchi giustifica il mancato addebito delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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