Cessata materia del contendere e condanna alle spese per soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 209 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Intervenuta la cessazione della materia del contendere per effetto del riconoscimento in corso di causa di quanto richiesto dal ricorrente, il giudice contabile non è dispensato dal regolare le spese processuali. Il principio della soccombenza virtuale impone di valutare la posizione delle parti con riferimento alla situazione giuridica sostanziale che sarebbe stata accertata in assenza dell’evento satisfattivo, e di addossare le spese alla parte che sarebbe risultata soccombente. L’inerzia dell’amministrazione previdenziale, che avrebbe potuto provvedere già in sede amministrativa, giustifica pertanto la condanna alle spese di difesa in favore del ricorrente, nonostante la declaratoria di cessazione.
Il Fatto
Il ricorrente, a seguito di una sentenza declinatoria di giurisdizione emessa dal Tribunale di Taranto, ha riassunto il giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia per periodi di contribuzione non riconosciuti dall’istituto previdenziale.
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto, in data indicata come già avvenuta, alla liquidazione della pensione di vecchiaia, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione. La parte ha insistito per il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria; l’istituto ha prodotto un elaborato contabile e la trattazione è stata più volte rinviata fino all’udienza conclusiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile prende atto dell’assenza di osservazioni del ricorrente in ordine all’ultimo elaborato contabile depositato dall’istituto previdenziale, nonché della mancata presenza alla conclusiva udienza, e ritiene sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere, anche in ossequio al principio di non contestazione.
La declaratoria di cessazione non esaurisce tuttavia la decisione. Il giudice afferma che le spese debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone di guardare alla fondatezza sostanziale della pretesa rimasta insoddisfatta per la sola inerzia della controparte.
Nel caso concreto, l’amministrazione previdenziale avrebbe potuto riconoscere quanto spettante al ricorrente già a seguito della richiesta formulata in via amministrativa, e in ogni caso dopo l’avvio del giudizio civile, senza attendere l’iniziativa giudiziaria riassunta davanti alla Corte. Questa inerzia fonda la condanna dell’istituto.
Il giudice sottolinea che la fondatezza della pretesa vantata dal ricorrente è riconosciuta proprio dall’intervenuto pagamento, che ha reso impossibile l’accertamento nel merito ma non ha eliso il diritto alle spese. L’INPS è pertanto condannata al pagamento delle spese di difesa in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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