Recupero dell’indebito pensionistico da supero dei limiti reddituali: decorrenza dei termini (Corte dei Conti Sez. I App. n. 155 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dell’indebito pensionistico conseguente al superamento dei limiti reddituali di cui all’art. 1, comma 42, l. n. 335/1995, non trova applicazione l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, ma gli art. 9, l. n. 428/1985 e art. 5 d.P.R. n. 429/1986. Ne deriva che lo stato soggettivo del pensionato è irrilevante quando la riduzione della pensione dipende dalla complessiva situazione reddituale, conosciuta e dichiarata dall’interessato. I termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati reddituali da parte dell’INPS e serve alla verifica; il secondo decorre dalla scadenza del primo ed è destinato all’attività di recupero.
Il Fatto
L’INPS impugna la sentenza con cui la Sezione territoriale, in composizione monocratica, aveva accolto il ricorso della pensionata, volto alla declaratoria d’irripetibilità della somma di € 2.570,26. Oggetto del recupero era l’indebito derivante dall’applicazione dei limiti alla cumulabilità tra la pensione di reversibilità goduta, in qualità di coniuge superstite, e gli altri redditi percepiti.
Il primo giudice aveva annullato il provvedimento di recupero per affermata sua tardività. L’Istituto deduce la perfetta tempestività della determinazione, trattandosi di redditi percepiti nel 2018 e divenuti definitivi solo nel 2019, con conseguente scadenza del termine al 31.12.2020. L’appellata resiste, ribadendo la buona fede nella percezione dell’indebito, dovuto a un errore di calcolo dell’INPS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 4/QM/2008: alla fattispecie di supero dei limiti reddituali non si applica l’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che fonda la regola dell’irripetibilità dell’indebito percepito senza colpa, bensì gli art. 9, l. n. 428/1985 e art. 5 d.P.R. n. 429/1986. Non si tratta, infatti, di divergenza tra trattamento provvisorio e definitivo, ma di riduzione postuma annuale della misura della pensione in ragione della complessiva situazione reddituale del soggetto.
Tale situazione è conosciuta e dichiarata dall’interessato di volta in volta, per tutto il periodo di riferimento ed entro i termini di esercizio della facoltà di accertamento dell’Istituto previdenziale. Ne consegue che non può avere rilevanza lo stato soggettivo del pensionato, il quale è consapevole della precarietà del trattamento fino all’esito dei controlli reddituali annuali. L’indirizzo è stato fatto proprio da successive decisioni, anche della Sezione (sent. nn. 127/2023 e 183/2023).
La circostanza che la pensionata abbia comunicato la propria posizione reddituale almeno all’Agenzia delle entrate non è ragione sufficiente per inficiare il fondamento del provvedimento di recupero, né rileva sotto il profilo dei termini di esercizio dell’attività di controllo. Sul punto la Sezione richiama i precedenti sent. nn. 156/2022, 127/2023 e 183/2023, con rinvio motivazionale ex art. 17, primo comma, c.g.c.
I termini annuali sono quindi due: il primo decorre dalla conoscenza da parte dell’INPS dei dati reddituali ed è deputato alla verifica del superamento dei limiti; il secondo decorre dalla scadenza del primo ed è concesso per avviare il recupero. Nel caso concreto, i redditi ulteriori di natura immobiliare, pari a € 129,00, percepiti nel 2017, sono denunciabili dal 2018 ed entro il 31 dicembre. Il primo termine risulta elasso non prima di dicembre 2019, il secondo non prima di dicembre 2020. Il provvedimento di recupero, adottato il 23.12.2020, è pertanto tempestivo.
La sentenza impugnata non ha correttamente applicato la disciplina e va riformata, con rigetto dell’originaria domanda. Le spese di difesa del doppio grado sono compensate per la non perspicuità del quadro normativo; nulla per quelle di giudizio, in ragione della gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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