Prescrizione dell’azione di responsabilità per spese dei gruppi consiliari (Corte dei Conti Sez. I App. n. 126 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di controllo delle spese dei gruppi consiliari regionali della Sardegna, quale delineato dalle leggi regionali n. 2/1966 e n. 37/1995 e dalle deliberazioni dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l’illecito contabile è oggettivamente conoscibile sin dalla presentazione del rendiconto annuale. Da quel momento decorre il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Non è pertanto idoneo a interrompere proficuamente il decorso del termine l’invito a dedurre notificato oltre cinque anni dopo la presentazione del rendiconto. La declaratoria di prescrizione assorbe ogni altra doglianza e giustifica la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna aveva condannato il consigliere regionale al pagamento di una somma a titolo di responsabilità amministrativo-contabile gravemente colposa, per l’utilizzo scorretto o non documentato delle risorse destinate al funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza, in due periodi compresi tra il 2004 e il 2008. La decisione territoriale, resa in parziale accoglimento della domanda, teneva conto del concorso causale di altri soggetti non convenuti, ex art. 83, comma 2, c.g.c.
L’azione era stata promossa su segnalazione della polizia tributaria, all’esito di indagini penali poi concluse con proscioglimento per prescrizione. Il condannato ha proposto appello, articolando numerosi motivi e chiedendo, in via principale, la riforma della sentenza; in subordine, una riduzione dell’addebito anche mediante il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello accoglie il gravame. Il primo motivo, relativo alla prescrizione dell’azione pubblicistica risarcitoria, è fondato e assorbe le residue censure. La Corte richiama la conforme e condivisibile giurisprudenza delle Sezioni d’appello, formatasi su analoghe controversie riguardanti la rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari sardi nel medesimo periodo, con rinvio, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., a quei precedenti.
Il quadro normativo e amministrativo di riferimento — le leggi regionali n. 2/1966 e n. 37/1995 e le deliberazioni dell’ufficio di presidenza — consentiva di rendere oggettivamente conoscibile l’illecito sin dalla presentazione del rendiconto annuale. È da quel momento, dunque, che decorre il termine quinquennale.
Nel caso concreto, ogni rendicontazione relativa al periodo contestato risulta presentata tempestivamente all’ufficio di presidenza nell’annualità successiva, come da documentazione versata in primo grado dalla stessa Procura e non contestata. Il primo atto interruttivo, ossia l’invito a dedurre, è stato notificato solo nel maggio del 2020 e non è quindi idoneo a interrompere proficuamente il decorso del termine di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.
La sentenza impugnata va pertanto riformata e l’azione risarcitoria esercitata dalla Procura regionale dichiarata prescritta. Le spese di difesa e di giudizio sono compensate, ex art. 31, commi 2-3, c.g.c., in ragione dell’assoluzione dell’appellante per motivi attinenti a questione preliminare di merito.
Nota della Redazione
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