Revoca della reversibilità per perdita della nullatenenza dell’orfano inabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 93 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne inabile sorge ipso iure al momento della morte del dante causa, purché a quella data risultino integrati i requisiti dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, della vivenza a carico e della nullatenenza. Tali requisiti non hanno carattere meramente genetico ma devono permanere nel tempo: l’art. 86, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973 dispone che, qualora vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata. Ne consegue che il superamento dei limiti reddituali in epoca successiva al decesso non determina una mera sospensione temporanea dell’erogazione, ma l’estinzione del diritto, la cui riacquisizione non può avvenire automaticamente al ripristino delle condizioni soggettive, salvo diversa previsione normativa.

Il Fatto

Un orfano maggiorenne, dichiarato inabile a qualsiasi proficuo lavoro dalla Commissione medica di verifica con giudizio riferito alla data del decesso del genitore, avvenuto nel 1983, presentava domanda di pensione di reversibilità nel 2008. L’INPS rigettava l’istanza esclusivamente per la carenza del requisito della nullatenenza, attesa la percezione di redditi da parte dell’interessato nell’anno 1993. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento e dichiarando il diritto alla prestazione con decorrenza dal 2008, sul presupposto della natura “mobile” del requisito reddituale, idoneo a determinare solo la sospensione del trattamento e non la perdita definitiva del diritto.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti, nel riformare la sentenza di primo grado, ha innanzitutto ripercorso il quadro normativo di riferimento, rammentando che gli artt. 82, 85 e 86 d.P.R. n. 1092/1973 subordinano il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne inabile alla sussistenza, alla data del decesso del dante causa, dei requisiti dell’inabilità, della vivenza a carico e della nullatenenza nelle misure ivi previste.

Quanto al requisito sanitario, il Collegio ha chiarito che l’inabilità deve sussistere al momento del decesso, ma può essere accertata anche successivamente, purché l’indagine medico-legale consenta di ricondurre la condizione invalidante a quel momento storico, come nel caso di specie, in cui l’accertamento del 2009 era stato riferito alla data della morte del genitore. Parimenti, la vivenza a carico non si identifica con la convivenza anagrafica ma postula un rapporto di dipendenza economica effettiva e prevalente, la cui sussistenza nel caso concreto non era stata contestata dall’INPS.

Il nucleo centrale della decisione riguarda il rilievo giuridico del superamento dei limiti reddituali. La Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi del primo giudice secondo cui la nullatenenza avrebbe natura “mobile” e variabile, potendo incidere solo sull’erogazione del trattamento e non sull’esistenza del diritto. Tale impostazione trova un ostacolo decisivo nel disposto dell’art. 86, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, che prevede espressamente la revoca della pensione di reversibilità al venir meno delle condizioni previste dalla legge.

La disposizione esclude radicalmente ogni forma di intangibilità del diritto e ogni automatismo che consenta di prescindere dalla verifica della situazione economica nel tempo. Non è pertanto configurabile un diritto “riespandibile” o “riesumabile” dopo il venir meno dei requisiti di legge, né un principio secondo cui la nullatenenza, una volta accertata, seguirebbe passivamente l’inabilità adattandosi ai mutamenti della situazione reddituale. La Corte ha precisato che tale conclusione non è smentita dalla giurisprudenza costituzionale richiamata dal primo giudice, la quale ha sottolineato la necessità di una rigorosa verifica della vivenza a carico al momento del decesso, lasciando al legislatore la disciplina di eventuali ipotesi di ripristino del diritto.

Ne consegue che la perdita e il successivo ripristino della nullatenenza non consentono la riacquisizione automatica della pensione di reversibilità, in assenza di una specifica previsione normativa: principio ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione. Alla luce di tali argomentazioni, l’appello dell’INPS è stato accolto e la sentenza impugnata riformata, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della natura interpretativa della questione controversa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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