Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: no all’appello INPS (Corte dei Conti Sez. I App. n. 15 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’appello è ammesso solo per motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c., restando riservate al giudice di merito le questioni di fatto sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il giudice d’appello non ravvisa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché la sentenza impugnata, pur richiamando il dispositivo, trovi nella motivazione l’espresso riferimento alla domanda di pensione di reversibilità ex art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Non è nulla la sentenza che richiami in dispositivo l’accoglimento “nei termini di cui in motivazione”, dovendosi ritenere integralmente richiamato il contenuto della motivazione stessa, compresa la clausola di previa verifica dei requisiti. La determinazione con cui l’INPS liquida il trattamento non integra acquiescenza alla sentenza, trattandosi di effetto della provvisoria esecutività ex art. 169 c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’INPS la pensione privilegiata di reversibilità del genitore quale figlio maggiorenne inabile al lavoro. L’Istituto aveva negato il trattamento con provvedimento motivato sull’assenza del solo requisito sanitario.
Il giudice territoriale aveva accolto il ricorso. L’INPS ha proposto appello lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la nullità della sentenza per difformità tra motivazione e dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’ammissibilità dell’appello, poiché l’atto introduce censure di natura giuridica rientranti nei limiti dell’art. 170 c.g.c. Le doglianze dell’Istituto attengono ad asseriti errori di diritto nella lettura della normativa e sono pertanto esaminabili nel merito.
Nel merito, l’appello è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge il chiaro riferimento alla domanda di pensione di reversibilità ex art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, sia nella parte in fatto sia in quella in diritto. Il quesito sottoposto al Collegio medico legale era espressamente volto ad accertare l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi della medesima norma, con conseguente esclusione di ogni vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Collegio ha poi escluso profili di nullità per difformità tra motivazione e dispositivo. La sentenza di primo grado recava la clausola di “previa verifica da parte dell’Ufficio circa la ricorrenza degli altri requisiti”, e il dispositivo accoglieva il ricorso “nei termini di cui in motivazione”, richiamandone così integralmente il contenuto.
Quanto alla determinazione INPS n. 3781/2021, con cui l’Istituto aveva liquidato il trattamento, la Corte ha ribadito che essa non integra acquiescenza alla sentenza, derivando dalla provvisoria esecutività delle statuizioni contabili ex art. 169 c.g.c. Nella specie, inoltre, il riconoscimento del trattamento era subordinato alla verifica dei requisiti richiesti dal giudice di primo grado.
La Corte ha infine osservato che il procedimento era sorto dall’impugnazione del provvedimento con cui l’INPS aveva negato il trattamento per la sola assenza del requisito sanitario, senza contestare gli ulteriori requisiti di legge. L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della pronuncia di primo grado. Le spese di difesa sono state compensate.
Nota della Redazione
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