Riliquidazione pensione Polizia Penitenziaria con aliquota art. 54 solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 157 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Tale disciplina ha però applicazione non retroattiva: la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022, restando irrilevante la circostanza che il Corpo di Polizia Penitenziaria avesse ordinamento militare al momento dell’entrata in vigore del testo unico. Il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui matura il diritto alla prestazione.
Il Fatto
L’appellante, ex agente di Polizia Penitenziaria in quiescenza dall’8 giugno 2015, con un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di tredici anni e tre mesi, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, mediante applicazione dell’aliquota di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Aveva inoltre domandato il riconoscimento delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti durante il blocco stipendiale di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia aveva rigettato entrambe le domande, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 200/2018 e n. 167/2020 e la giurisprudenza d’appello conforme, e aveva condannato il ricorrente alle spese legali in favore dell’Inps, liquidate in euro 700,00. Il pensionato ha proposto appello, invocando la sopraggiunta legge di Bilancio 2022 quale disciplina applicabile retroattivamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia, non costituitosi malgrado la regolarità delle notifiche. Nel merito ha riconosciuto la parziale fondatezza del primo motivo, incentrato sull’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia Penitenziaria con pensione liquidata con il sistema misto.
La Corte ha confermato che la richiamata disposizione contempla unicamente il personale militare e che gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, rientrando tra le Forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 395/1990, non possono invocarla per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2021. Irrilevante è il fatto che il Corpo avesse ordinamento militare all’entrata in vigore del testo unico: il trattamento pensionistico si liquida con la normativa vigente al maturare del diritto.
Il quadro cambia per il periodo successivo al 1 gennaio 2022. L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha espressamente previsto l’applicazione dell’art. 54 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. L’appellante rientra in tale ambito.
La Corte ha ribadito il proprio orientamento, confermato dalla Corte costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023, secondo cui lo ius superveniens ha applicazione non retroattiva: la riliquidazione opera solo dal rateo di gennaio 2022. Ha quindi riconosciuto all’appellante la riliquidazione con decorrenza dal 1 gennaio 2022, con arretrati e maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, terzo comma, del c.g.c.
Quanto al capo relativo al blocco stipendiale, non essendo stato impugnato, è passato in giudicato. Sulla condanna alle spese, l’accoglimento parziale, gli orientamenti divergenti e l’intervento normativo sopravvenuto hanno imposto la compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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