Contributo a fondo perduto Covid: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 385 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, è connotato da una finalità meramente solidaristica, volta a riparare il pregiudizio economico subito dalle imprese per effetto dell’emergenza pandemica. Esso non è vincolato alla realizzazione di uno specifico programma di recupero fissato dall’ente erogatore e accettato dal privato; manca, pertanto, quel rapporto di servizio di fatto che radica la giurisdizione contabile ai sensi degli artt. 13 e 52 R.D. n. 1214/1934. Ne discende il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, dovendosi escludere che la responsabilità erariale del percettore possa fondarsi sulla indebita percezione.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il rappresentante legale di una società, esercente commercio al dettaglio di confezioni, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della somma di € 39.513,00 a titolo di danno erariale diretto, oltre rivalutazione, interessi e spese. La richiesta risarcitoria è correlata alla indebita percezione di un contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34/2020. Secondo la prospettazione attorea il convenuto avrebbe falsamente attestato un calo di fatturato da aprile 2019 ad aprile 2020 di almeno il 33%.
L’istruttoria dell’Ufficio di Procura ha ricostruito i passaggi procedurali della concessione. La società aveva presentato istanza in data 24/6/2020 dichiarando un fatturato di aprile 2019 pari a € 199.133,00 e di aprile 2020 pari a € 1.566,00; il contributo era stato erogato in modalità automatizzata il 3/7/2020. I controlli previsti dal comma 12 del medesimo art. 25 riscontravano poi un fatturato 2019 pari a zero e un fatturato 2020 di € 10.566,00. Seguivano la richiesta di documentazione, rimasta inevasa, e l’atto di recupero notificato il 2/5/2022, nonché l’iscrizione a ruolo. La causa giunge alla Sezione per la verifica, in via pregiudiziale, della giurisdizione contabile prospettata dal requirente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto ai sensi dell’art. 93 C.G.C., non essendosi egli costituito nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta mediante consegna a mani di un familiare e via p.e.c. alla società.
Nel merito della questione di giurisdizione, la Corte ricostruisce la norma invocata. Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che abbiano registrato un significativo calo di fatturato tra l’aprile 2020 e l’aprile 2019 per effetto dell’emergenza epidemiologica. Il Collegio non aderisce all’interpretazione attorea, che valorizza la finalità pubblicistica di rilancio economico e la conseguente sussistenza del rapporto di servizio.
Richiamando il criterio degli artt. 13 e 52 R.D. n. 1214/1934, la Sezione ricorda che la giurisdizione contabile richiede che il privato, pur non stabilmente inserito nell’apparato della p.a. erogante, partecipi a un’attività volta al perseguimento di fini pubblici istituzionali, con un accordo che instauri un rapporto di servizio di fatto. Occorre però distinguere i contributi con finalità meramente solidaristiche — quali quelli erogati a privati in occasione di eventi emergenziali — dai finanziamenti che, per la connotazione spiccatamente pubblicistica del denaro investito, sono preordinati a uno specifico programma fissato dall’ente finanziatore e accettato dal percettore.
Nel caso in esame il contributo è riconosciuto a titolo di riparazione del danno patito a causa dell’emergenza Covid in relazione all’attività d’impresa. Si tratta di una misura connotata da finalità solidaristiche, riconosciuta singulatim agli imprenditori ritenuti meritevoli di tutela in quanto in possesso di requisiti specifici, ma non vincolata a un dettagliato programma di recupero di più ampio respiro: difetta, a monte, quel programma specificato dall’ente di cui il privato si renda esecutore. Il controllo avviene peraltro a campione.
La Corte osserva che è lo stesso art. 25 del d.l. n. 34/2020 a indicare, al primo comma, il fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza, svelando la natura solidaristica della misura. Il comma 12 conferma la ricostruzione, richiamando per le controversie relative all’atto di recupero le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992. Il Collegio dichiara inammissibile l’atto di citazione per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa va riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 C.G.C. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del convenuto.
Nota della Redazione
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