Controllo finanziario dei Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda per il 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 29 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici sottoposti a referto si estende alla regolarità degli assetti di governo e all’osservanza dei vincoli di spesa, non esaurendosi nella verifica del risultato contabile. Non è conforme alla disciplina pubblicistica la corresponsione agli organi di amministrazione e di controllo di rimborsi spese forfettari parametrati alla distanza chilometrica, che si sostanziano in un’indennità di trasferta non più ammessa. La facoltà di integrare l’indennità di funzione del direttore incontra un limite di congruità rispetto alla parte fissa e alle prestazioni effettive, non essendo compatibile con la disciplina dei contratti collettivi un’integrazione che presupponga una reperibilità incompatibile con la fruizione dei riposi. Il ricorso sistematico agli affidamenti diretti agli stessi professionisti, senza rotazione e con frazionamento dell’incarico, contrasta con i principi di concorrenza vigenti ratione temporis.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli Enti riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’esercizio 2023 di tre consorzi di regolazione dei grandi laghi alpini, enti pubblici non economici sottoposti al controllo ai sensi della disciplina richiamata nel provvedimento. Il referto è deliberato su proposta del relatore e verte, oltreché sui risultati contabili, sulla regolarità degli assetti di governo e su alcune voci di spesa ritenute critiche.
I tre enti esercitano funzioni di manutenzione ed esercizio delle opere regolatrici del lago Maggiore, del lago d’Iseo e del lago di Como, ripartendo le acque tra le utenze irrigue e industriali. La disamina prende in esame, separatamente, l’ordinamento, gli organi e i compensi, il personale, l’attività istituzionale e il rendiconto generale di ciascuno.
La Motivazione della Corte
La Corte procede anzitutto a una comparazione delle risultanze dei tre enti. I saldi finanziari si differenziano: un consorzio resta in avanzo, mentre gli altri due registrano un disavanzo finanziario, invertendo il segno positivo dell’esercizio precedente. I risultati economici restano positivi per tutti, ma in contrazione per uno degli enti a causa della flessione dei contributi agli investimenti. Le riscossioni e i pagamenti riflettono toni differenti nelle diverse gestioni.
Sul piano degli organi, la Corte censura l’erogazione di rimborsi spese forfettari calcolati in base alla distanza chilometrica tra sede e residenza dei componenti, con un’indennità ridotta per le riunioni in teleconferenza. Il rilievo è ribadito: il ristoro deve riferirsi alle sole spese effettivamente sostenute. La Corte sottolinea lo squilibrio tra compensi e rimborsi del collegio dei revisori e richiama l’attenzione dell’amministrazione vigilante.
Quanto al direttore, la Corte rileva la sproporzione tra la parte fissa dell’indennità di funzione e l’integrazione concessa in sede aziendale in ragione di asserite responsabilità di regolazione e di reperibilità continuativa. L’integrazione, pur prevista dal contratto collettivo, appare non coerente con le prestazioni effettive e si raccomanda all’amministrazione vigilante di valutarne la corretta entità.
In materia di affidamenti diretti, la Corte rileva il conferimento ormai decennale degli stessi incarichi professionali senza rotazione, con motivazione reputata insoddisfacente, e il frazionamento dell’incarico che avrebbe richiesto una selezione pubblica per più annualità. Si invita l’ente al rispetto della normativa di settore e del principio di rotazione.
Analoga verifica riguarda un incarico di segreteria tecnica affidato a un professionista esterno confermato con semplice lettera dirigenziale: la Corte ritiene che tale modalità non dia contezza della sussistenza dei presupposti di legge e richiama il divieto di collaborazioni che si concretino in prestazioni continuative e organizzate dal committente. Segnalata, infine, la mancata pubblicazione dell’incarico nella sezione amministrazione trasparente.
Nota della Redazione
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