Pensioni militari, aliquote riferite alla qualifica rivestita alla cessazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 219 del 01.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime pensionistico interamente retributivo, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e il calcolo va ragguagliato allo stato giuridico rivestito alla data del collocamento a riposo. Ne consegue che al militare transitato, in virtù di normativa speciale, dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali non è consentita un’applicazione mista o combinata delle aliquote incrementali previste per le diverse carriere. È pertanto illegittima la determinazione del trattamento che assuma la base pensionabile degli ufficiali e, nel contempo, i coefficienti più elevati dei sottufficiali, realizzando una commistione di parametri propri di gradi e ruoli diversi. L’aliquota del 3,60% di cui all’art. 54, comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973, per la sua finalità perequativa, è applicabile ai soli militari collocati in congedo prima del compimento del limite di età.

Il Fatto

Il pensionato aveva prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri come sottufficiale fino al 30 dicembre 2017 e, successivamente, come ufficiale nel ruolo straordinario ad esaurimento, fino al collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età. Egli aveva chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico applicando le diverse aliquote incrementali corrispondenti ai differenti periodi di carriera svolti.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte aveva accolto il ricorso, ritenendo logico riconoscere aliquote diverse ai diversi periodi di carriera. L’Inps ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo che l’aliquota di computo vada individuata in quella corrispondente alla categoria rivestita al momento della cessazione dal servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato ammissibile l’appello, poiché in materia di pensioni il gravame è consentito per soli motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c. e la parte appellante aveva prospettato errori di diritto nella lettura della normativa di riferimento.

Nel merito, la Corte ha osservato che, vertendosi in tema di regime interamente retributivo, rileva l’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, che individua la base pensionabile nell’ultimo stipendio o nell’ultima paga. Assume dunque rilievo lo stato giuridico posseduto alla data del collocamento a riposo. Per il militare transitato dalla qualifica di sottufficiale a quella di ufficiale, tale individuazione non consente un’applicazione combinata delle normative e dei coefficienti previsti per le differenti carriere.

La Corte ha richiamato l’orientamento della Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana n. 32/A/2023, secondo cui il punto di partenza di ogni calcolo nel sistema retributivo è la base pensionabile alla cessazione, nella specie quella maggiore propria del ruolo degli ufficiali. Ha inoltre richiamato la Sez. Giur. Veneto n. 260/2022 e la Sez. Giur. Sicilia n. 90/2023 in tema di commistione di parametri pensionistici di gradi e ruoli diversi.

La Corte ha quindi affermato che devono applicarsi le aliquote riferite alla qualifica di ufficiale, pena il riconoscimento di una doppia e non ragionevole utilità: la base pensionabile più alta e, insieme, le aliquote più elevate previste per i sottufficiali.

Quanto all’aliquota del 3,60%, la Corte ha rilevato che essa, per la sua finalità perequativa, è prevista dall’art. 54, comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973 in combinato disposto con il precedente comma 5, applicabile ai soli militari collocati in congedo prima del compimento del limite di età; il pensionato era invece stato collocato in quiescenza per limiti di età.

Infine, quanto all’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973, la clausola di salvaguardia implica il raffronto tra il trattamento calcolato con la base pensionabile del grado più elevato e quello ipoteticamente spettante nel grado inferiore in base agli anni di servizio utile maturati. Il pensionato non ha fornito un computo comparativo adeguato; il calcolo prodotto in appello riguardava altro militare e non è valutabile. L’appello è stato pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda di primo grado. Le spese di difesa sono state compensate, considerata la riscontrabilità di diversi orientamenti tra le Sezioni territoriali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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