Indebita percezione contributi PSR e irrilevanza riserva revoca bando (Corte dei Conti Sez. I App. n. 215 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di revoca del contributo prevista dal bando non integra una riserva di potere amministrativo idonea a paralizzare l’azione di responsabilità contabile, che il Procuratore generale esercita d’ufficio a tutela del pubblico patrimonio, in autonomia e anche contro le determinazioni dell’amministrazione. L’individuazione dell’amministrazione danneggiata non rientra tra gli elementi essenziali dell’atto introduttivo richiesti a pena di nullità, e l’erronea indicazione dell’ente costituisce falsa demonstratio rettificabile dal giudice. Nei casi di indebita percezione di finanziamenti conseguita mediante condotte fraudolente, l’occultamento doloso del danno è configurabile in re ipsa, con decorrenza della prescrizione dalla scoperta del danno, che può coincidere con la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria. La compensatio lucri cum damno presuppone l’identità causale tra fatto dannoso e utilità e la corrispondenza di questa ai fini istituzionali dell’amministrazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’informativa della Guardia di Finanza che ha ricostruito un sistema di scambi di lavori di recinzione tra aziende agricole, tutte beneficiarie di contributi pubblici nell’ambito della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna. La Procura regionale contabile ha convenuto in giudizio il titolare di un’azienda agricola, chiedendo il risarcimento del danno quantificato nel finanziamento percepito.
La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 180/2022, ha accolto integralmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma erogata, oltre interessi, rivalutazione e spese. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione contabile, vizi di nullità e indeterminatezza della citazione, assenza di prova, intervenuta prescrizione, assenza di danno e mancata applicazione della compensatio lucri cum damno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione per asserita violazione della riserva di potere amministrativo spettante all’ente procedente. La doglianza è infondata. La facoltà di revoca prevista dal bando non impedisce l’esercizio dell’azione erariale finché tale potere non sia effettivamente esercitato. Il potere del Procuratore contabile di agire d’ufficio trova fondamento nella finalità di reintegrazione del pubblico patrimonio e non è condizionato, in senso positivo o negativo, dalle determinazioni dell’amministrazione danneggiata. Il Collegio richiama al riguardo Corte cost. n. 104/1989 e n. 1/2007, nonché Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 16722/2020, n. 26659/2014 e n. 4883/2019. L’esame del bando esclude, del resto, una riserva di potere: la competenza dell’ufficio emittente è incardinata per materia e non si confonde con un’esclusiva riserva amministrativa.
Quanto ai vizi della citazione, il Collegio rileva che l’atto introduttivo descriveva, seppure sinteticamente, la fattispecie di illecito erariale, con indicazione degli elementi di prova, del danno e della condotta contestata, incentrata sulla falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e sulla falsità delle fatture. Il richiamo all’informativa della Guardia di Finanza, ritualmente depositata, non vizia la domanda, essendo finalizzato a meglio descrivere la condotta. Il Collegio richiama l’art. 86, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, e rileva che, in ogni caso, la domanda recava tutti gli elementi richiesti a pena di nullità dall’art. 86 c.g.c.
Secondo la giurisprudenza contabile di appello richiamata, la nullità della citazione sussiste solo quando sia assolutamente impossibile identificare il petitum e la causa petendi. Quanto all’errata individuazione dell’amministrazione danneggiata, l’art. 86, comma 2, lett. d), c.g.c. non la annovera tra gli elementi essenziali a pena di nullità, e l’erronea indicazione, quando l’ente sia univocamente individuabile dal contesto, costituisce falsa demonstratio che non nuoce e può essere rettificata d’ufficio. Rileva, inoltre, il principio dell’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994, che ammette l’azione anche per il danno cagionato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio richiama la disciplina dell’art. 2935 c.c. e osserva che, nelle ipotesi di indebita percezione di finanziamenti conseguente a condotte fraudolente, l’occultamento doloso del danno è configurabile in re ipsa, con decorrenza del termine dalla scoperta del danno, coincidente con la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria. Nella specie, la complessa rete di scambi tra aziende si è disvelata solo a seguito degli accertamenti bancari della Guardia di Finanza, non emergendo dal mero esame della documentazione depositata presso l’organismo pagatore, apparentemente regolare. Il termine decorre dunque dalla trasmissione dell’informativa del 19 aprile 2021.
Sulle censure relative alla prova, il Collegio conferma che il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso e fondare il convincimento su prove atipiche, secondo gli articoli 94 e 95 c.g.c., operando la regola della preponderanza dell’evidenza e non quella penale dell’oltre il ragionevole dubbio. La realizzazione delle opere non esime da responsabilità, essendo ammissibili solo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario e nel rispetto dell’obbligo di cofinanziamento del cinquanta per cento. Il Collegio esclude la compensatio lucri cum damno, mancando l’identità causale e la corrispondenza dell’utilità ai fini istituzionali dell’amministrazione, richiamando l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 e SSRR in sede giurisdizionale n. 24/2020. L’appello è rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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